NOTIZIA FLASH N. 23/2026

——Le autovetture davanti alla nostra scorrono lentamente sotto gli occhi attenti del finanziere alla Dogana; quando fissa il nostro mezzo il pensiero immediato va a quel cenno con la mano che significa “vada pure”, ma la realtà, talvolta, si manifesta con un cenno di fermarsi e abbassare il finestrino. Di lì a pochi secondi arriva, puntuale, la domanda: “Ha qualcosa da dichiarare?”. E qui casca l’asino.
——Questa richiesta, apparentemente semplice, serve ad accertare il rispetto delle normative sul trasporto transfrontaliero. Se viene posta, le informazioni chiave da tenere a mente sono:
- per denaro contante e titoli al seguito vanno dichiarati alle autorità di frontiera le somme (di denaro contante e strumenti assimilati come assegni, oro o carte prepagate) pari o superiori a 10.000 euro;
- per beni acquistati all’estero, in particolare se si rientra da un Paese extra-UE, si devono dichiarare i beni acquistati o ricevuti; esistono franchigie di valore specifiche per l’esenzione dai dazi: il limite è di 430 euro per i viaggiatori in aereo o nave, e di 300 euro per chi viaggia via terra.
——Di recente la Corte di cassazione si è occupata di due vicende che, per quanto banali, sono ammonitrici verso taluni comportamenti cui capita di assistere in Dogana.
——Il caso esaminato nella sentenza n. 13587 del 10 maggio 2026 vede protagonista una cittadina ucraina su un treno proveniente dalla Svizzera e diretto a Milano: alla domanda di rito risponde di non aver nulla da dichiarare, sebbene indossi un collier di Cartier, ben visibile, la cui custodia viene rinvenuta occultata in un sacchetto di cibo. Ciò è bastato per far scattare l’illecito del contrabbando e la conseguente confisca del gioiello.
——Nei giudizi di merito la cittadina ucraina l’ha avuta vinta invocando il regime di esenzione temporanea, senza obbligo di dichiarazione né di documentazione doganale, riconosciuto ai cd. “effetti personali” e argomentando che mancasse la condotta idonea a integrare l’occultamento fraudolento; ma in Cassazione le sorti si sono rovesciate, poiché i giudici di legittimità hanno dato rilevanza alla necessità della “dichiarazione doganale” (nella fattispecie assente), disconoscendo la qualifica di “effetto personale” al gioiello, in quanto bene non ragionevolmente necessario per il viaggio.
——Diversa la vicenda esaminata nella sentenza n. 16959 del 12 maggio 2026: una signora viene controllata in un aeroporto mentre si accinge a partire per la Cina, portando con sé la somma di 5.600 euro in contanti; piccolo particolare: la contribuente era debitrice verso l’Erario, per imposte dirette ed IRAP non versata, per oltre 288mila euro! Scatta il sequestro della somma sulla base del presupposto che il trasferimento all’estero del denaro avrebbe integrato il reato di sottrazione al pagamento delle imposte.
——In questo caso la storia ha un lieto fine per la signora, seppur solo al terzo grado di giudizio. La Corte di cassazione, infatti, annulla l’ordinanza di sequestro perché, benché il trasferimento all’estero di denaro sia di per sé idoneo a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario, la circostanza che la somma trasferita rientrasse nel limite entro il quale è esclusa la necessità di qualsivoglia dichiarazione doganale (infatti era inferiore a 10.000 euro), valeva ad escludere la natura fraudolenta dell’atto, requisito richiesto dall’art. 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per qualificare il fatto come reato.
——Due storie con esiti contrapposti, ma che invitano a riflettere sul corretto comportamento da tenere quando si attraversa la frontiera.
