NOTIZIA FLASH N. 6/2025

——L’art. 1, commi 390-391, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) estende al triennio 2025-27 le maggiori soglie di esenzione dei “fringe benefit” già previste per l’anno 2024.
——Come noto, la norma distingue due categorie di beneficiari dei “fringe benefit”:
- da una parte ci sono i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico → sono inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e quelli affidati; la condizione per essere “fiscalmente a carico” è soddisfatta allorquando:
- ⇒il figlio non ha più di 24 anni di età e ha percepito nell’anno un reddito ≤ € 4.000,00;
- ⇒il figlio ha più di 24 anni di età e ha percepito nell’anno un reddito ≤ € 2.840,51;
- dall’altra parte ci sono i lavoratori dipendenti senza figli (fiscalmente) a carico.
——La norma in commento – che si applica anche per gli anni 2025, 2026 e 2027¹– conferma l’ampio elenco delle fattispecie nelle quali possono articolarsi i “fringe benefit” agevolati: in particolare, esso include “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (…) nonché le somme erogate o rimborsate (…) dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale²”.
——Le soglie dei “fringe benefit”, entro le quali i controvalori complessivamente ricevuti nell’anno non costituiscono reddito di lavoro dipendente, sono confermate negli importi seguenti:
- per i lavoratori dipendenti con figli (fiscalmente) a carico → € 2.000,00;
- per i lavoratori dipendenti senza figli (fiscalmente) a carico → € 1.000,00.
——Per entrambe le categorie di soggetti beneficiari, il supero delle rispettive soglie determina l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo percepito (e non solo dell’eccedenza); le soglie di € 2.000,00 e, rispettivamente, di € 1.000,00 non costituiscono, infatti, una franchigia.
——Operativamente sono confermati anche i due adempimenti richiesti:
- il datore di lavoro deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti, dell’applicazione del limite di esenzione maggiorato;
- il lavoratore dipendente deve fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di € 2.000,00, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
—–Sulle concrete modalità di accesso a tali “fringe benefit” riteniamo utile richiamare il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2025: in buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha avallato l’utilizzo, da parte dei dipendenti, di una carta di debito (nominativa, non monetizzabile, non cedibile), usufruibile solo presso fornitori specificamente individuati, per acquisire beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite di spesa dallo stesso assegnato. Tale sorta di “voucher cumulativo” è stata ritenuta un “documento di legittimazione” compatibile con la disciplina dei “fringe benefit” (art. 51, comma 3-bis del D.P.R. n. 917/86).

