Valutazione dei titoli del circolante

27 Novembre 2023

Notizia Flash n. 52/2023

——La cospicua presenza di titoli nei portafogli delle società, per lo più dettata dall’esigenza di investire in maniera proficua temporanee eccedenze di liquidità, impone una breve riflessione sul loro trattamento contabile al termine dell’esercizio.

——Poiché trattasi di attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante, per esse trova applicazione l’art. 2426, comma 1, n. 9) del Codice civile, il quale stabilisce che “(…) i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto (…) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore”. Il generico riferimento normativo ai “titoli” include sia i titoli partecipativi (azioni, quote di Srl e strumenti finanziari assimilati) che i titoli di debito (obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento).

——La norma, quindi, imporrebbe di svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante se, al termine dell’esercizio, le quotazioni di mercato si attestassero su valori inferiori ai costi di acquisto a suo tempo sostenuti.

——Il condizionale, però, è d’obbligo perché negli ultimi anni – è successo già dal 2018 al 2020 e nel 2022 – il Legislatore ha riproposto una norma che, “considerata l’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari”, non considera di fatto le quotazioni di mercato espressive dei reali valori degli asset quotati.

——E così succederà anche per i bilanci dell’esercizio 2023: con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 è stata nuovamente prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del Codice civile e i principi contabili OIC, di non svalutare i titoli dell’attivo circolante. Si sottolinea trattarsi di una facoltà, e non di un obbligo, che potrà essere applicata anche solo ad una parte dei titoli in portafoglio.

——Questo significa, ad esempio, che i titoli acquistati nel 2023 potranno essere mantenuti iscritti al loro costo di acquisto, mentre quelli posseduti da data più remota potranno essere mantenuti iscritti allo stesso valore del bilancio 2022.

——I soggetti che si avvarranno di tale disposizione dovranno però accantonare in un’apposita riserva indisponibile utili di importo pari alla differenza tra valore di iscrizione a bilancio dei titoli e loro valore di mercato, al netto del relativo onere fiscale; trattasi, infatti, di utili che sono si sarebbero realizzati se si fosse proceduto alla (s)valutazione dei titoli secondo le norme del Codice civile. Se l’utile dell’esercizio e le riserve di patrimonio netto non fossero sufficienti per la costituzione della predetta riserva indisponibile, si dovrà provvedere con gli utili degli esercizi successivi.

——La facoltà di non svalutare i titoli dell’attivo circolante incontra, però, un limite: se la perdita di valore assume “carattere durevole” – quindi, le quotazioni al ribasso non sono frutto delle turbolenze di mercato, ma esprimono un effettivo minusvalore dell’asset quotato – allora la svalutazione diventa obbligatoria.