Legittimità delle partecipazioni "auto-estinguibili"

20 Novembre 2023

Notizia Flash N. 51/2023

——Siamo soliti pensare alle partecipazioni – siano esse rappresentate da azioni o da quote – che si acquistano e si vendono, che si frazionano (si pensi ad un’operazione di scissione), o anche che si annullano (si pensi ad un’operazione di fusione per incorporazione, che annulla la partecipazione posseduta nella società incorporata, oppure all’annullamento delle azioni proprie).

——Molto, ma molto più raramente, si sente parlare di “partecipazioni a tempo”, o di “partecipazioni auto-estinguibili”: lo ha fatto Assonime ne “Il Caso n. 6/2023” del 15 novembre 2023.

——Cosa sono le “partecipazioni auto-estinguibili”? Sono quelle che si estinguono automaticamente con il decorso di un termine o con il verificarsi di una condizione. Trattasi di titoli che possono soddisfare svariati interessi: si pensi, ad esempio, alla raccolta di capitale di rischio per il tempo necessario a finanziare l’avvio di un’attività d’impresa, che assicura all’investitore una “via d’uscita” predefinita e agli altri soci la conservazione del controllo nel lungo periodo (tale può essere la necessità di una “start up innovativa” o, più in generale, di una PMI, che ricorrono a tale istituto per rafforzare l’accesso al mercato dei capitali), oppure all’ipotesi di previsione statutaria che, in caso di morte del socio, la quota non si trasmetta agli eredi ma si estingua.

——Il riconoscimento della legittimità delle “partecipazioni a tempo” risale, in primis, al Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato (massima n. 66/2018) e di Milano (massima n. 190/2020).

——La qualifica della “temporaneità” può essere attribuita soltanto a una parte delle azioni o quote emesse, poiché in caso contrario l’evento che ne determina l’estinzione causerebbe lo scioglimento della società. Nel caso specifico delle azioni, tale tipologia di titoli darebbe vita ad una categoria autonoma con tanto di assemblea speciale degli appartenenti alla categoria (art. 2376 del Codice civile); tale qualifica si trasferisce con la cessione delle azioni. Nel caso delle quote, invece, la previsione di una categoria speciale di “quote a tempo” potrebbe verificarsi solo nelle PMI.

——L’istituzione delle azioni/quote “auto-estinguibili” può avvenire sin dall’atto costitutivo della società, oppure in sede di successiva delibera assembleare. In caso di conversione di azioni ordinarie in “azioni a tempo”, nessun problema se essa fosse volontaria, mentre ove fosse forzosa richiederebbe il consenso dell’azionista interessato.

——Come già anticipato, l’evento che determina l’estinzione delle partecipazioni può essere il semplice decorso di un termine (che deve essere certo), ovvero il verificarsi di una condizione (la quale non può avere effetto retroattivo, non può dipendere da un’espressione di volontà da parte della società o del socio, e neppure connotarsi come meramente potestativa).

——Cosa succede quando si verifica l’evento che determina l’automatica estinzione delle azioni/quote? Il socio che ne era titolare viene liquidato (in denaro o in natura) secondo criteri liberamente determinabili (e determinati nello statuto), ma può anche accadere che all’estinzione della partecipazione non si accompagni alcuna liquidazione. In caso di liquidazione resta doverosa la tutela del capitale sociale, con possibilità di opposizione dei creditori sociali ove esso venisse intaccato.