Successioni: stop al cumulo delle precedenti donazioni

6 Novembre 2023

Notizia Flash n. 49/2023

——Con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate, dopo quasi 23 anni dalle modifiche apportate alla normativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342 e plurime sentenze contrarie della Corte di Cassazione, ha finalmente affermato l’abrogazione del cd. “coacervo successorio”.

——Di cosa si tratta? In poche parole: quando si apre una successione, ai fini della “determinazione delle aliquote applicabili” dall’erede (così si esprime l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346/90), al valore dei beni ricevuti in eredità occorre aggiungere anche il valore dei beni ricevuti dal defunto per donazione.

——La disposizione, per come scritta (si ripete, ai fini della “determinazione delle aliquote applicabili”), aveva un senso quando l’imposta di successione – sotto la vigenza del “vecchio” art. 7 del D.Lgs. n. 346/90 – veniva calcolata applicando aliquote progressive; in tal modo, si evitava di sottrarre materia imponibile all’imposta di successione attraverso preordinate donazioni eseguite in vita dal de cuius.

——A seguito della modifica normativa apportata dal Legislatore nel 2000, l’imposta di successione si applica oggi con un’aliquota fissa, che scatta – per taluni eredi – oltre una determinata franchigia.

——È evidente che, nel mutato contesto normativo, imporre quella sommatoria non aveva più alcun senso; ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate – richiamandosi ad una propria interpretazione del lontano 2008 (circolare n. 3/E) – continuava a sostenere la tesi che l’imposta di successione doveva essere conteggiata considerando anche tutte le donazioni eseguite in vita dal de cuius a favore dell’erede.

——La giurisprudenza ha ampiamente contrastato tale tesi, ma inevitabilmente – complice anche la presenza del quadro ES nella denuncia di successione (deputato a dare evidenza di tali donazioni) – chissà quanti eredi avranno dichiarato e versato un’imposta di successione superiore a quella dovuta.

——Come detto, la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 mette fine a tale errata interpretazione, ma solo nell’ambito dell’imposta di successione. Ad una diversa conclusione l’Amministrazione finanziaria perviene, infatti, in materia di imposta di donazione: qui il “coacervo” rimane, quindi in occasione di ogni donazione occorre “far mente locale” se ve ne siano state di precedenti tra le stesse parti, perché in caso affermativo esse vanno tutte cumulate per verificare se la franchigia (laddove normativamente prevista: ad esempio, per coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle) sia stata raggiunta o meno.

——Sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate esclude dal cumulo le donazioni eseguite nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, cioè quelle perfezionate nell’arco temporale in cui la disciplina dell’imposta era stata abrogata dal Governo Berlusconi.

——Pur accogliendo con favore il revirement dell’Agenzia delle Entrate, non possiamo non constatare lo squilibrio che sussiste tra l’imposta di successione (che ignora le pregresse donazioni effettuate in vita dal defunto) e imposta di donazione (che, invece, ancora le cumula); ma, a conti fatti, ciò significa anche un “raddoppio” della franchigia applicabile: ad esempio, un figlio potrà ricevere fino a un milione di Euro di donazione in vita e fino a un milione di Euro in eredità, senza scontare alcuna imposta.