Proroga e rateazione del 2° acconto IRPEF 2023

31 Ottobre 2023

Notizia Flash n. 48/2023

——Il mese di novembre, che sta per iniziare, è tradizionalmente il periodo in cui gli scadenziari evidenziano la data del 30 novembre per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. Ma quest’anno, per qualcuno, non sarà così.

——Con l’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 – meglio noto come “Decreto Anticipi” – è stata, infatti, introdotta una norma di favore per “pochi eletti”; i primi commenti di dottrina, parafrasando il noto detto, hanno subito ribattezzato la nuova disposizione “per pochi, e non su tutto”.

——La norma prevede, esclusivamente per l’anno 2023, il differimento del termine per il versamento del 2° acconto IRPEF dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, ed inoltre la possibilità di effettuare il predetto versamento alternativamente in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili, di pari importo, a partire sempre dal 16 gennaio 2024 (dunque l’ultima rata scadrà il 20 maggio 2024), con interessi al tasso del 4% annuo.

——Chi sono i “pochi eletti” che potranno beneficiarne?

——Sono le persone fisiche, titolari di partita IVA, che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori ad € 170.000.

——Restano, pertanto, escluse dalla disposizione le società (sia di capitali che di persone), gli studi associati (e i loro soci, ove non abbiano aperta una posizione personale ai fini IVA), e le persone fisiche che dichiarano redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo.

——Sotto il profilo oggettivo, la norma riguarda l’“acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, e quindi l’IRPEF, l’addizionale regionale IRPEF, l’imposta sostitutiva IRPEF dovuta da “forfettari” e “minimi”, l’IVIE e l’IVAFE; ne discende che il differimento del termine di versamento non si applicherà, invece, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL.

——Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a € 103,00. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di € 206,00 per i soggetti ISA e di € 257,00 per i soggetti estranei agli ISA).

——Come detto, la norma si applicherà solo per l’anno 2023, tuttavia la riforma fiscale in discussione in Parlamento si sa già che prevedrà un’analoga disposizione a regime. Si vedrà se essa replicherà anche i “paletti” che limiteranno non poco la sua applicazione per la prossima scadenza fiscale (certamente condizionata dalle scarse risorse finanziarie a disposizione per la sua copertura).