Detrazione IVA e presa visione della fattura

13 Novembre 2023

Notizia Flash n. 50/2023

——Come noto, l’esercizio del diritto a portare in detrazione l’IVA da parte del cessionario/committente è soggetto ad una duplice condizione: l’avvenuta effettuazione dell’operazione (es. consegna o spedizione del bene, pagamento del servizio) e il possesso della fattura. Tale diritto va esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui entrambi i requisiti sopra citati si sono verificati.

——Allorquando il recapito della fattura elettronica non è possibile1, essa viene messa a disposizione del soggetto passivo nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e di ciò il fornitore ne deve dare notizia al cliente, perché la “data di ricezione”, nella fattispecie, coincide con il momento in cui il cessionario/committente prende visione del documento2.

——Poiché l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, in tale situazione, non dipende più da un automatismo (la trasmissione della fattura tramite SDI), bensì da un comportamento “attivo” da parte del cessionario/committente (la presa visione della fattura elettronica nella propria area riservata), l’Agenzia delle Entrate ha approfittato di un’istanza di interpello (la n. 435 del 26 settembre 2023) per fornire importanti precisazioni sull’argomento.

——In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ammonisce i contribuenti a non procastinare la data di presa visione della fattura, pena la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA.

——Naturalmente il “cartellino giallo” va contestualizzato: nella particolare situazione proposta all’attenzione del Fisco con l’istanza di interpello, il cliente – che voleva portare in detrazione nel 2023 l’IVA su prestazioni ricevute nel 2021 – aveva ricevuto le copie di cortesia delle fatture e le aveva pagate; quindi l’Agenzia delle Entrate ha avuto “vita facile” a dimostrare che i due requisiti per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sussistevano fin dal 2021: il pagamento del corrispettivo aveva realizzato il requisito “sostanziale”, mentre l’avvenuta ricezione delle copie di cortesia delle fatture lasciava intendere che si fosse verificato anche il requisito “formale”.

——Nella propria risposta l’Agenzia delle Entrate chiude la strada anche alla presentazione di una dichiarazione integrativa riferita all’anno in cui le fatture sono state recapitate, poiché tale facoltà è prevista “nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture” (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018).

——L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria è certamente piuttosto restrittiva, perché le norme inibiscono la detrazione dell’IVA solo in caso di frode, e non esistono disposizioni che vincolano tale diritto, sul piano soggettivo, alla diligenza del titolare.

1Ad esempio perché il canale telematico non è attivo, oppure la casella Pec è piena, o ancora manca l’indicazione in fattura dell’indirizzo telematico (codice destinatario o Pec).

2Lo stabilisce, solo per le tassative ipotesi elencate in nota 1, il provvedimento n. 89757/2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.