Mancata attribuzione al Cda di deleghe operative - profili di rischio

20 Aprile 2022

Notizia Flash n. 4/2022

——Con una recente decisione, la n. 11087/2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che ove nel Cda non siano state ripartite deleghe operative, tutti i componenti del Cda stesso rispondono degli illeciti deliberati dal Consiglio anche se compiuti da uno solo di essi.

——Nel caso preso in esame, riguardante l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, venivano chiamati a rispondere tutti i componenti del Cda, anche se uno solo di loro aveva avuto un ruolo attivo nella vicenda. In particolare uno dei componenti lamentava il fatto di avere una mera carica formale nel Cda, e che in forza di ciò non fosse corretto il suo coinvolgimento nella vicenda.

——A fronte di ciò la Cassazione riscontrava che nel Cda non vi era una ripartizione di competenze operative, e che pertanto anche i componenti non direttamente responsabili dovessero rispondere degli illeciti da esso deliberati in quanto gli stessi non erano stati in grado di dimostrare di conoscere le altrui scelte e di essersi attivati di conseguenza. Se la società avesse attribuito per delega le competenze operative allora non avrebbe operato la responsabilità solidale di tutti i componenti il Cda, dal momento che gli illeciti avrebbero riguardato solo i consiglieri delegati.

——Sempre secondo la Cassazione, in assenza di deleghe operative attribuite al Consiglio, i consiglieri avrebbero dovuto attivarsi come previsto dall’art. 2392 c.c., dimostrando di avere fatto quanto possibile per impedire il comportamento dell’atto pregiudizievole. Secondo l’art. 2392 c.c. non risponde dell’illecito il consigliere dissenziente che ha provveduto ad esternare ed aver fatto annotare nel libro delle deliberazioni del Consiglio il proprio dissenso all’operazione effettuata dal Cda, nonché a darne informazione al presidente del collegio sindacale.

——Pertanto in mancanza di apposite deleghe attribuite a ciascuno dei componenti del Cda, tutti i componenti inerti possono essere chiamati a rispondere dell’operato del singolo consigliere che ha compiuto l’illecito.

——Infine va posta particolare attenzione, secondo quanto afferma la Cassazione, al ruolo dei consiglieri non operativi, ossia esenti da delega, i quali anche nel caso di specifica attribuzione di deleghe operative rispondono dell’operato di ciascun consigliere se non sono in grado di dimostrare di avere adempiuto al dovere di informazione che grava su di essi in ordine alla gestione, e di essersi attivati per impedire il comportamento pregiudizievole o per eliderne le conseguenze dannose.