"Rottamazione" delle cartelle

30 Gennaio 2023

Notizia Flash n. 8/2023

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 231-252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) viene proposta una nuova edizione della “rottamazione” delle cartelle di pagamento: la “rottamazione-quater”; essa, tuttavia, presenta caratteristiche diverse da quelle che l’hanno preceduta, e tali da renderla molto più appetibile.

——Cominciamo col delinearne il perimetro: sono interessati i ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 → non è rilevante la data di notifica della cartella ma la data riportata nella sezione della medesima ove vengono esposti i dettagli degli importi dovuti: in particolare occorre vedere la data indicata in corrispondenza della voce “Consegnato il …… Ruolo (stra)ordinario”; se tale data non è successiva al 30 giugno 2022 il requisito temporale è soddisfatto.

——Il beneficio della “rottamazione quater” consiste nell’azzeramento di tutti gli interessi (di ritardata iscrizione a ruolo e di mora), delle sanzioni e degli aggi di riscossione; in pratica restano dovuti solo l’importo capitale (per tributi/contributi omessi), le spese di notifica ed eventuali spese per procedure esecutive. Restano di fatto escluse dal beneficio le multe stradali (la cui sanzione resta dovuta).

——Per accedere alla procedura occorre farne domanda in modalità esclusivamente telematica (di seguito il link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/) entro la data del 30 aprile 2023.

——Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione elaborerà gli importi dovuti e li comunicherà al contribuente; in realtà già dalla seconda metà di febbraio – così ci è stato riferito allo sportello – dovrebbe essere possibile accedere alla propria area riservata per poter apprezzare in anticipo gli effetti della sanatoria (verifica delle cartelle “rottamabili” e quantificazione del dovuto).

——E siamo giunti alla fase più sofferta: il pagamento! Sarà possibile versare da un minimo di 1 fino ad un massimo di 18 rate: la prima (pari al 10% del dovuto) entro il 31 luglio 2023; la seconda (pari al 10% del dovuto) entro il 30 novembre 2023; le altre, di pari ammontare, in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. In caso di dilazione matureranno interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023.

——Chi avesse già in corso dilazioni da “rottamazione ter” avrà notevole convenienza a passare alla “quater”, potendo risparmiare – sulle sole rate residue (per il pregresso vale, infatti, la regola del “chi ha dato, ha dato”) – la quota per interessi e aggi che avrebbe altrimenti pagato proseguendo con la “rottamazione ter”. Va, a tal fine, evidenziato che la presentazione della domanda sospende eventuali dilazioni in corso (quindi, chi sta versando le rate della “rottamazione ter” è bene che presenti la domanda prima della scadenza della rata del 28 febbraio 2023), blocca l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive (nonché la prosecuzione di quelle in essere), ma non estingue fermi e ipoteche in essere.

——Possono accedere alla “rottamazione quater” anche coloro che fossero decaduti da precedenti “rottamazioni” o da procedure di “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

——Ogni rata gode di 5 giorni di tolleranza, ma è bene non approfittarne; in ogni caso, chi dovesse decadere dalla “rottamazione quater” (ad esempio per aver tardato il versamento anche solo di una rata oltre il termine di tolleranza), potrà sempre accedere alla dilazione ordinaria (quella fino ad un massimo di 72 rate), ma – ahilui – l’importo dovuto tornerà a comprendere interessi, sanzioni ed aggi.