NOTIZIA FLASH N. 51/2024

——Con un comunicato stampa diffuso ieri, in tarda serata – è proprio il caso di dirlo, in piena “zona Cesarini”! –, il MEF ha annunciato che anche per l’anno 2024 verrà riproposta la norma, già applicata per l’anno 2023 (art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145), che consente a taluni soggetti il differimento del termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
——Il “veicolo normativo” sarà costituito dal D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, del quale è in corso l’iter per la conversione in legge.
——L’emendamento prevede, esclusivamente per l’anno 2024, il differimento del termine per il versamento del 2° acconto IRPEF dal 2 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025, ed inoltre la possibilità di effettuare il predetto versamento alternativamente in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili, di pari importo, a partire sempre dal 16 gennaio 2025 (dunque l’ultima rata scadrà il 16 maggio 2025), con interessi al tasso del 4% annuo¹.
——Chi sono i contribuenti che potranno beneficiarne?
——Sono le persone fisiche, titolari di partita IVA, che nell’anno 2023 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori ad € 170.000 (si fa riferimento all’importo esposto, nel Modello Redditi PF, al rigo RG2 per l’imprenditore individuale in regime di contabilità semplificata, al rigo RE2 per il professionista, al rigo LM2 per il contribuente in regime dei “minimi”, e al rigo LM22 per il “forfetario”).
——Restano, pertanto, escluse dalla disposizione le società (sia di capitali che di persone), gli studi associati (e i loro soci, ove non abbiano aperta una posizione personale ai fini IVA), e le persone fisiche che dichiarano redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo.
——Benché l’emendamento faccia riferimento al “secondo acconto delle imposte sui redditi”, appare ragionevole prevedere che vi rientrino, oltre all’IRPEF, anche l’addizionale regionale IRPEF, l’imposta sostitutiva IRPEF dovuta da “forfettari” e “minimi”, la “cedolare secca”, l’IVIE e l’IVAFE; è invece espressamente preannunciato che il differimento del termine di versamento non si applicherà ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL.
——Piccolo particolare: la norma che disporrà la proroga (con eventuale rateazione) entrerà in vigore a scadenza originaria (2 dicembre 2024) ormai decorsa; ancora una volta i contribuenti dovranno affidare la propria decisione ad un “comunicato stampa”, come purtroppo accade non di rado nel panorama tributario del Belpaese.

