Nuovi limiti per la contabilità semplificata

11 Gennaio 2023

Notizia Flash N. 2/2023

——Con la disposizione recata dall’art. 1, comma 276 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) vengono innalzati i limiti – previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/73 – entro i quali le imprese cd “minori” possono applicare il regime di “contabilità semplificata”.

——La norma interessa le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (cioè gli imprenditori individuali), le società di persone (Snc e Sas) e le società ad esse equiparate.

——Per tali soggetti è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’adozione “naturale” del regime di contabilità semplificata allorquando i ricavi

  • realizzati nell’anno precedente, ovvero
  • che si prevede di realizzare nel primo anno di attività,

eventualmente ragguagliati ai dodici mesi nel caso in cui l’esercizio abbia durata diversa dall’anno solare, non superino le seguenti nuove soglie:

  • per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi1: € 500.000,00 (il vecchio limite era di € 400.000,00);
  • per le imprese aventi per oggetto altre attività: € 800.000,00 (il vecchio limite era di € 700.000,00);
  • per le imprese aventi un oggetto misto si fa riferimento all’attività prevalente e, in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si applica il limite previsto per le “altre attività”.

——Poiché, come detto, la norma prevede l’applicazione in via “naturale” del regime semplificato ove i ricavi non superino la soglia fissata per la propria attività, coloro i quali nel corso dell’anno 2022 avessero superato la “vecchia” soglia di ricavi ma non la “nuova”, saranno ammessi ad applicare il regime di contabilità semplificata; se, invece, intendessero applicare il regime di contabilità ordinaria dovranno nel concreto seguirne le regole e, in sede di dichiarazione IVA, ricordarsi di esprimere la relativa opzione nel quadro VO.

——Ricordiamo, di seguito, le principali caratteristiche del regime di contabilità semplificata:

  • esonero dalla tenuta del libro giornale e del libro inventari;
  • obbligo di tenuta dei registri IVA, del registro corrispettivi e del registro beni ammortizzabili;
  • obbligo di tenuta del registro degli incassi e pagamenti ove annotare in ordine cronologico ricavi percepiti e spese sostenute; in alternativa a tale registro: a) incassi e pagamenti possono essere annotati separatamente sui registri IVA; b) i registri IVA possono essere utilizzati con presunzione di avvenuto incasso/pagamento per le operazioni ivi annotate (in tal caso è richiesta un’opzione di durata almeno triennale);
  • determinazione del reddito con applicazione di un criterio misto tra “cassa” e “competenza”.

——La norma in commento non riguarda gli esercenti arti e professioni, i quali continueranno ad adottare “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella or­dinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

——Agli stessi (nuovi) limiti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata si aggancia anche la norma che consente la liquidazione trimestrale dell’IVA, con la differenza che in quest’ultimo caso il parametro di riferimento è rappresentato dal volume d’affari, grandezza che non coincide quasi mai con l’ammontare dei ricavi.

1Per la loro individuazione si veda il decreto del Ministro delle Finanze del 17 gennaio 1992