Limite di utilizzo del contante ad € 5.000,00

9 Gennaio 2023

Notizia Flash n.1/2023

——Ai sensi dell’art. 1, comma 384, lett. b) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), a partire dallo scorso 1° gennaio 2023 il divieto di trasferimento di contante tra soggetti privati scatta non più da € 1.000,00 bensì da € 5.000,00.

——Poiché, sull’argomento, i dubbi che spesso sorgono nell’operatività di tutti i giorni sono ancora molteplici, vediamo di fornire di seguito alcune brevi indicazioni.

——Innanzitutto sono interessati alla normativa i trasferimenti – operati mediante materiale consegna – di denaro contante e di titoli al portatore1 (in euro o in valuta estera), effettuati tra soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – diversi dalle banche, dalle Poste italiane S.p.a., dagli istituti di moneta elettronica e, per talune operazioni, dagli istituti di pagamento. Non è rilevante la causale di tale dazione di denaro: può trattarsi del prezzo per un acquisto di beni e/o servizi, oppure di un prestito o di una donazione, ecc.; quel che rileva è la circostanza che a dare e a ricevere denaro contante siano contemporaneamente due soggetti privati (es socio e sua società, due società consociate, ecc.).

——Questo significa che è sempre possibile versare in banca denaro contante per un importo pari o superiore ad € 5.000,00, sia perché nella sostanza non si sta effettuando alcun trasferimento di denaro tra soggetti diversi (il denaro è nella disponibilità del cliente prima del versamento e, successivamente, continua ad essere nella sua disponibilità seppur in giacenza sul conto corrente), sia in quanto la controparte del trasferimento (fisico) di denaro, nell’esempio il soggetto che riceve il denaro contante, è un istituto di credito2; analogamente è possibile prelevare presso l’ufficio postale un importo pari o superiore ad € 5.000,00 perché anche in questo caso la controparte del trasferimento (fisico), nell’esempio il soggetto che consegna il denaro contante, è un intermediario finanziario.

——Una seconda precisazione concerne l’importo della soglia di utilizzo del denaro contante: il trasferimento tra soggetti privati è ammesso fino ad € 4.999,99 ed è vietato a partire da € 5.000,00 in su. Quindi già il trasferimento “brevi manu” di € 5.000,00 avviene in violazione della norma in commento. Occhio perché i titoli degli articoli di stampa, che spesso si leggono, possono indurre in errore!

——La disposizione in commento (art. 49 del D.Lgs. n. 231/07) vieta anche il frazionamento del pagamento, finalizzato ad aggirare il divieto di trasferimento di denaro contante oltre la soglia di legge: ad esempio, se si deve pagare una somma di denaro pari ad € 6.000,00, è vietato farlo versando due rate in contanti da € 3.000,00 ciascuna, a meno che ciò non rientri nella prassi dei rapporti commerciali tra i due soggetti. Si presti molta attenzione anche alla norma che qualifica come “frazionate” le operazioni “sopra soglia” – unitarie sotto il profilo economico – che vengono poste in essere attraverso più operazioni “sotto soglia” eseguite nell’arco di 7 giorni l’una dall’altra: tale norma non fissa affatto un criterio temporale valido in assoluto, ben potendo l’operazione essere valutata come “unitaria” (e quindi “sopra soglia”) ove ricorrano altri elementi per dimostrarne il carattere unitario.

——Cosa si rischia in caso di violazione del limite? Una sanzione da € 1.000,00 ad € 50.000,003!

1Ad esempio gli assegni bancari, i libretti di deposito, le obbligazioni di società, i titoli del debito pubblico.

2Semmai, nella fattispecie, potrebbero sollevarsi dubbi, da parte del funzionario di banca, sulle liceità della provvista che il cliente intende versare allo sportello (si pensi, ad esempio, al pensionato con la “minima” che si presentasse a versare una cospicua somma di denaro): ciò potrebbe costituire motivo per una segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio, ma non costituirebbe violazione della normativa, che stiamo commentando, in materia di limiti all’utilizzo di denaro contante.

3È possibile definire la violazione pagando, entro 60 giorni dalla contestazione, un importo pari al doppio del minimo.