Niente più contanti per spese di trasferta e rappresentanza

11 Novembre 2024

NOTIZIA FLASH N. 48/2024

——Oltre ai “bonus edilizi”, un altro settore interessato dalle novità annunciate dal disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2025 riguarda le spese di trasferta e le spese di rappresentanza: anche su tale argomento è bene avere le idee chiare prima della decorrenza della norma, per attrezzarsi al meglio.

——Sulla base del testo del disegno di Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2025:

  • per i dipendenti e i titolari di rapporti di co.co.co. (quindi anche gli amministratori), i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (questi ultimi se effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quindi taxi e NCC) non saranno tassati solo se le relative spese saranno state pagate tramite banca, posta o altri strumenti tracciabili;
  • per le aziende, le spese di vitto e alloggio nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto (ove effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea) sostenute per le trasferte dei dipendenti, dei co.co.co ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi, saranno deducibili se pagati tramite banca, posta o altri strumenti tracciabili. Restano invariati i limiti quantitativi giornalieri per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale: 180,76 euro per trasferte in Italia, 258,23 euro per quelle all’estero.

——Dunque, niente più contante per pagare le spese per trasferte (siano esse entro o fuori i confini del Comune sede di lavoro). Questo richiederà un adeguamento delle procedure aziendali per poter sostenere tali spese con carte di credito, di debito, prepagate, assegni, bonifici bancari o altri mezzi di pagamento comunque tracciabili. Nello specifico il dipendente in trasferta potrebbe utilizzare una carta di credito personale, anche ricaricabile; in alternativa sarà possibile l’utilizzo di carte aziendali, ma tale soluzione potrebbe rivelarsi più onerosa a livello di costi di gestione. Dovrà poi essere chiarito come documentare tali spese al datore di lavoro/committente, sperando si possa scongiurare la raccolta di ricevute del POS cartacee.

——Anche nell’ambito del lavoro autonomo è prevista un’identica previsione: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le spese per viaggio e trasporto (ove effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi, saranno deducibili se pagati tramite banca, posta o altri strumenti tracciabili. Resta ferma la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nella misura del 75% del loro ammontare ed entro l’ulteriore limite del 2% dei compensi percepiti dal professionista nel periodo d’imposta.

——Ed infine, anche le spese di rappresentanza dovranno essere pagate con strumenti tracciabili, fermi restando la loro inerenza (secondo i dettami del D.M. 19 novembre 2008), ed il rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 (1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro, 0,6% oltre i 10 e fino a 50 milioni di euro, e 0,4% oltre i 50 milioni di euro).

——Le regole sopra illustrate varranno sia per le imposte dirette (IRPEF e IRES) che per l’IRAP.