La nota di variazione IVA in caso di sopravvenuto accordo

25 Settembre 2023

Notizia Flash n. 43/2023

——Il “sopravvenuto accordo fra le parti” è una delle cause che giustifica l’emissione di una nota di credito: lo prevede espressamente l’art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, che fissa il termine per l’invio della nota di variazione in un anno dall’effettuazione dell’operazione.

——La sopracitata disposizione normativa è stata oggetto di commento da parte dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che nella norma di comportamento n. 222 del 6 settembre 2023 così si è espressa: “Il termine annuale previsto dall’art. 26, 3° comma del DPR 633/1972 per l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti è circoscritto ai casi in cui – in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto – le parti decidono di variarne i termini di comune accordo. Qualora, invece, intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale”.

——L’autorevole dottrina citata distingue, dunque, l’origine del sopravvenuto accordo: se esso avviene, nell’ambito di relazioni commerciali, in dipendenza di un mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti, si applica il limite annuale di cui al già richiamato art. 26, comma 3 del D.P.R. 633/72; se, invece, l’accordo matura in un contesto patologico, allora si applica il maggior termine di cui all’art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/72, e la nota di variazione va emessa – al più tardi – entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è intervenuta la transazione.

——In sintonia con tale parere è anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale – evidenzia sempre la norma di comportamento in commento – “con l’intento di contrastare le condotte elusive, tende da un lato ad applicare il termine di un anno alle note di variazione volontarie (comma 3), cioè, che non dipendono da eventi estintivi del contratto originario, bensì da un ‘semplice accordo’ di ‘mutuo dissenso’ fra le parti contraenti, dall’altro, a disapplicare il medesimo limite temporale al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 2 – fra le quali rientrano anche gli accordi sopravvenuti diversi da quelli del comma 3 – in quanto ‘circondate’ da ‘particolari garanzie’ circa l’effettiva esistenza delle cause determinanti l’estinzione o la modifica del contratto”.

——Manco a farlo apposta, il giorno successivo alla diffusione della commentata norma di comportamento, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7 settembre 2023 riferita alla causa C-453/22, ha ribadito l’inammissibilità di un termine per operare la variazione in diminuzione quando sussistono adeguate garanzie, come nel caso della transazione nel corso di un giudizio oppure di una decisione giurisprudenziale sull’entità dell’IVA dovuta o non dovuta.

——Riassumendo: anche se la norma (art. 26, comma 3 del D.P.R. 633/72) prevede un termine annuale per l’emissione della nota di credito in caso di “sopravvenuto accordo fra le parti”, ove tale causa si manifesti in dipendenza di un fatto patologico (ad esempio un contenzioso), la dottrina e la giurisprudenza estendono tale termine fino a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è intervenuto l’accordo.