Chiarimenti di Telefisco in materia di IVA

2 Ottobre 2023

Notizia Flash n. 44/2023

——L’appuntamento autunnale di Telefisco – evento svoltosi lo scorso 20 settembre 2023 – è stata l’occasione, per l’Agenzia delle Entrate, per fornire due importanti chiarimenti in materia di IVA.

Le sanzioni sulle fatture ricevute a seguito di dichiarazioni d’intento

——Un quesito posto all’Agenzia delle Entrate ha riguardato la sanzione applicabile al caso di un esportatore abituale che, pur acquistando entro il limite del proprio plafond disponibile, ha ricevuto da un fornitore fatture per un importo complessivamente superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento a suo tempo trasmessa telematicamente all’Amministrazione finanziaria con riferimento al nominativo del fornitore.

——La risposta ricevuta è stata molto severa: la fatturazione in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72, per un importo superiore a quello indicato dall’esportatore abituale nella dichiarazione d’intento, è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta non indicata in fattura, con un minimo di € 250,00.

——L’esportatore abituale che riceve tale fattura – beninteso, ove il proprio fornitore non provveda all’emissione della nota di variazione in aumento per l’IVA – per regolarizzare la propria posizione deve procedere all’emissione della cd. “autofattura-denuncia” (quella con codice “TD21”), e versare l’imposta con Mod. F24 o, in alternativa (purché ciò avvenga entro il 31 dicembre dell’anno di “splafonamento”), registrare l’autofattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, compensando di fatto l’IVA da versare con quella da detrarre. In ogni caso all’esportatore abituale è richiesto un continuo monitoraggio delle fatture ricevute a seguito dell’emissione delle dichiarazioni d’intento.

Il termine per la rettifica della detrazione IVA in caso di ricezione di “nota di credito”

——In presenza dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione (cd. “nota di credito”), sappiamo che il cedente/prestatore ha una mera facoltà, e non un obbligo, di emetterla.

——Con la circolare n. 1/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha indicato il termine entro il quale tale facoltà va esercitata da parte del cedente/prestatore1, mentre nulla è mai stato indicato in merito alla tempistica concessa al cessionario/committente per (obbligatoriamente) annotare la “nota di credito” nei registri IVA e rettificare così la detrazione IVA a suo tempo esercitata.

——Il dilemma è stato risolto dalla stessa Amministrazione finanziaria a Telefisco: una volta ricevuta la “nota di credito” – circostanza ormai facilmente appurabile con la fatturazione elettronica – il cessionario/committente ha l’obbligo di annotarla (con il segno “–” nel registro degli acquisti, o in alternativa, con il segno “+” nel registro delle vendite) a partire dalla data di avvenuta ricezione del documento ed entro il giorno 15 del mese successivo.

1Entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.