La "doppia vita" della fattura con codice "TD28"

19 Febbraio 2024

Notizia Flash n. 13/2024

——Con la pubblicazione, avvenuta in data 12 dicembre 2023, della versione 1.8 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate – con decorrenza dallo scorso 1° febbraio 2024 – ha ampliato le funzioni della fattura elettronica con codice “TD28”.

——Tale codice era stato introdotto con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta. Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via SdI per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti, la normativa sanmarinese consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro. L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice “TD28” al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”).

——Dal 1° febbraio scorso, lo stesso codice “TD28” potrà essere utilizzato anche in caso di acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (anche non sanmarinesi), identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi – anziché applicare il meccanismo del “reverse charge” – abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità – lo ricordiamo – l’art. 6, comma 9-bis.1 del DLgs. n. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento (nel qual caso la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta).

——Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML, da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice “TD28”:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore estero (campo <CedentePrestatore>) → i dati non devono riferirsi alla posizione italiana del cedente o prestatore, ma alla sua posizione estera;
  • i propri dati (campo <CessionarioCommittente>);
  • la data di effettuazione dell’operazione (campo <Data>) → va riportata la data indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia;
  • numero (campo <Numero>) → si consiglia l’adozione di una numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore (campo <DatiFattureCollegate>);
  • imponibile e imposta → vanno indicati gli importi di imponibile e imposta riportati nella fattura cartacea ricevuta.

——A Telefisco 2024 – tenutosi il 1° febbraio scorso – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tale fattispecie, l’utilizzo del codice “TD28” non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione, che resta pertanto soggetta alle sanzioni di cui al richiamato art. 6, comma 9-bis.1 del DLgs. n. 471/97, ma è funzionale solo all’assolvimento dell’adempimento dell’“esterometro”. Resta fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell’IVA alle normali condizioni previste dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/72.