Fine sconto in fattura e cessione bonus edilizi

22 Febbraio 2023

Notizia Flash n. 13/2023

——Il massiccio ricorso alle opzioni per lo “sconto in fattura” e alla “cessione del credito d’imposta” concesse ai soggetti beneficiari dei bonus edilizi (superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus impianti fotovoltaici e barriere architettoniche) alla fine ha fatto “saltare il banco”.

——Con il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 il Governo è dovuto letteralmente “correre ai ripari”, e del resto la stima dei crediti d’imposta generati dalle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la “cessione del credito d’imposta” sta raggiungendo l’esorbitante cifra di 120 miliardi di euro, troppi sia per poter essere assorbiti dal sistema bancario, sia per essere sostenuti dalle casse erariali.

——Con il decreto in commento l’Esecutivo:

  1. ha bloccato (sul nascere) gli acquisti di crediti d’imposta da parte di Comuni e Regioni;
  2. ha indicato le condizioni per l’esclusione dalla responsabilità tributaria solidale degli acquirenti dei crediti d’imposta in caso di violazioni nella generazione dei bonus edilizi.

    Sul punto il decreto ha inteso risolvere il problema dei cd. “crediti incagliati”, ossia i crediti presenti nei cassetti fiscali delle imprese edilizie, che hanno concesso ai propri clienti sconti in fattura, senza poi trovare un acquirente dei crediti d’imposta maturati a fronte di tali sconti. La difficoltà nel trovare un acquirente del credito risiedeva proprio nella normativa, che prevedeva il coinvolgimento della responsabilità anche dell’acquirente e del fornitore – in concorso con il cliente-committente dei lavori – nel reato di utilizzo di un credito d’imposta (bonus edilizio) inesistente o non spettante, in presenza di “dolo o colpa grave”, termini di difficile perimetrazione.

    Il decreto interviene sulla materia fornendo un elenco di documenti il cui possesso, unitamente alla dimostrazione dell’acquisto del credito d’imposta, esclude qualsivoglia forma di responsabilità tributaria in capo all’acquirente. La norma precisa altresì che “il mancato possesso di parte della documentazione (…) non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della propria negligenza”. Resta il rischio di sequestro del credito in odore di frode, come sostenuto dalla Cassazione;

  3. ha posto fine alla possibilità di chiedere lo sconto in fattura e di operare la cessione dei crediti d’imposta per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi non fossero già stati richiesti alla data del 16 febbraio 2023, restando aperta solo la strada della detrazione in dichiarazione.

    Viene prevista una “clausola di salvaguardia”; infatti:

    • per gli interventi che danno diritto al superbonus l’opzione resta possibile se, anteriormente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la CILA per interventi su unità immobiliari unifamiliari, cui si aggiunge anche l’adozione della delibera assembleare di autorizzazione dei lavori in presenza di condomini; per demolizioni e ricostruzioni è necessaria la richiesta di titolo abilitativo;
    • per gli altri bonus edilizi sono necessari, sempre anteriormente al 17 febbraio 2023, l’avvenuta richiesta del titolo abilitativo o l’inizio dei lavori, e l’avvenuta registrazione del preliminare o la stipula dell’atto di compravendita in caso di “bonus casa acquisti” o di “sismabonus acquisti”.

——Il decreto sta già occupando le prime pagine dei quotidiani e, manco a dirlo, sta già infiammando il dibattito politico, per cui è facile prevedere che il suo contenuto verrà presto emendato.