Bonus energetici mese di dicembre 2022

27 Febbraio 2023

Notizia Flash n.14/2023

——Come noto, l’accesso al credito d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale da parte delle imprese è stato previsto dal D.L. “Aiuti-quater” anche per il mese di dicembre 2022.

——Ciascun bonus – lo ricordiamo – è concedibile a condizione che il terzo trimestre 2022 abbia fatto registrare un incremento > 30% del costo per kWh della componente energia elettrica o, rispettivamente, del prezzo di riferimento del gas naturale rilevato sul Mercato infragiornaliero (Mi-gas) e pubblicato dal Gestore dei mercati energetici, rispetto al dato riferito al terzo trimestre 2019.

——Vale sempre la regola che, per coloro i quali avessero mantenuto nel 2022 lo stesso fornitore di energia del 2019, è possibile inviare al medesimo una specifica comunicazione via Pec per chiedergli di effettuare i conteggi utili per la determinazione del credito d’imposta.

——Premesso quanto sopra, i crediti d’imposta sono concessi per il mese di dicembre 2022 alle seguenti condizioni:

  • per imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 4,5 kW → credito d’imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 (codice-tributo “6995”, anno “2022”);
  • per imprese con consumo medio di gas naturale < 1 GWh/anno → credito d’imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, effettivamente utilizzato nel mese di dicembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici (codice-tributo “6996”, anno “2022”).

——La risoluzione con la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione dei sopracitati codici-tributo, ha precisato che nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa. Tale affermazione può trarre in inganno: si ritiene, a tale riguardo, che per “sostenimento” della spesa non si intenda il suo materiale pagamento, bensì la sua maturazione sotto il profilo economico: ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 917/86 “(…) le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da (…) contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. Per tale ragione si ritiene che l’anno da indicare nel campo “anno di riferimento” sia il 2022.

——I crediti d’imposta maturati nel mese di dicembre 2022 dovranno essere utilizzati in compensazione (o alternativamente ceduti a terzi che a loro volta li utilizzeranno in compensazione) tassativamente entro il 30 settembre 2023.

——Tuttavia si ricorda che entro il prossimo 16 marzo 2023 va trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa ai bonus energetici maturati nel secondo semestre 2022 e non ancora utilizzati in compensazione alla data di invio della comunicazione; nel caso in cui, con specifico riferimento al bonus fiscale qui in commento, il credito d’imposta per acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022 venisse utilizzato in compensazione entro il prossimo 16 marzo 2023 – dunque con largo anticipo rispetto al termine del 30 settembre 2023 – si eviterebbe l’adempimento comunicativo di cui sopra (beninteso, con riguardo al solo bonus riferito al mese di dicembre 2022).