Comunicazione bonus energetici

20 Febbraio 2023

Notizia Flash n.12/2023

——È stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2023/44905 che obbliga i soggetti beneficiari dei cd “bonus energetici” a comunicarne l’ammontare al Fisco.

——Ci riferiamo, in particolare, ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale del 3° e 4° trimestre 2022, che i soggetti beneficiari possono utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 20231.

——Il contenuto della comunicazione (qui il link per visionarla), in sé, è piuttosto semplice: il Fisco vuole sapere, distintamente per ogni credito d’imposta ed ogni periodo di riferimento (3° trimestre 2022 – mesi di ottobre e novembre 2022 – mese di dicembre 2022): codice-tributo2, ammontare della spesa agevolata e credito d’imposta maturato.

——La comunicazione va presentata, con modalità telematica, entro il termine di scadenza del 16 marzo 2023.

——Va sottolineato che il Fisco è interessato solo alle situazioni nelle quali il credito maturato non è stato ancora utilizzato in compensazione (in tutto o in parte) alla data di presentazione della comunicazione. Quindi se, anteriormente all’invio telematico della comunicazione, l’intero credito è già stato interamente utilizzato in compensazione oppure è stato ceduto e ne è già stata inviata informativa all’Agenzia delle Entrate, nessuna comunicazione dovrà essere inviata all’Amministrazione finanziaria. Ciò potrebbe consigliare di anticipare di qualche giorno (rispetto alla scadenza del 16 marzo 2023) l’invio del Mod. F24 contenente l’utilizzo in compensazione del residuo importo di tali crediti d’imposta, così da evitare l’invio della comunicazione in commento.

——Attenzione a fare bene i calcoli! È previsto, infatti, che a partire dal 17 marzo 2023 venga scartato il Mod. F24 con il quale si tenta di utilizzare in compensazione un ammontare di credito superiore a quello indicato nella comunicazione (o l’intero credito residuo se la comunicazione non è stata inviata). A tal fine il Mod. F24 andrà presentato esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

——Il nuovo adempimento nasce da precise disposizioni di legge contenute nelle norme che, a suo tempo, istituirono i sopracitati crediti d’imposta: considerando che la loro consistenza e il loro utilizzo sarebbero stati sicuramente monitorati con la compilazione del quadro RU del Mod. Redditi, sinceramente non si comprende l’esigenza di un’ulteriore informativa, salvo solo ipotizzare la necessità di consentirne il monitoraggio in tempi più stretti a motivo del breve termine entro il quale possono essere utilizzati in compensazione (come detto, il 30 settembre 2023).

——Per i Sigg.ri Clienti di Studio seguirà nei prossimi giorni una circolare operativa per l’acquisizione della documentazione necessaria allo Studio per il corretto adempimento in commento.

1La comunicazione va presentata anche per il credito d’imposta previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel 4° trimestre 2022.

2I codici-tributo interessati sono i seguenti: dal 6968 al 6971, dal 6983 al 6987, dal 6993 al 6996.