Anticipo scadenza utilizzo bonus energetici 2023

9 Ottobre 2023

Notizia Flash n. 45/2023

——Mai fidarsi dell’epigrafe (cioè, del “titolo”) delle fonti normative!

——Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, contiene infatti una disposizione – quella inserita nell’art. 7 – che anticipa il termine di scadenza di un adempimento che interessa molti contribuenti.

——Ci riferiamo all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta spettanti per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel primo e nel secondo trimestre del 2023.

——Le norme istitutive di tali crediti – rispettivamente l’art. 1, commi 2-9 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e l’art. 4 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 – prevedevano, quale termine ultimo per il loro utilizzo in compensazione, la data del 31 dicembre 2023.

——Ora, invece, l’art. 7 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 stabilisce che il nuovo termine per l’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta è il 16 novembre 2023.

——Questo significa, ad esempio, che chi aveva programmato di utilizzare tali crediti per ridurre i versamenti delle seconde rate di acconto in scadenza a fine novembre, dovrà anticipare tali versamenti (presentando il Mod. F24) al 16 novembre 2023, ovvero dirottare il “bonus energetico” in compensazione di altri tributi (ad esempio IVA e ritenute fiscali da versare entro il 16 novembre 2023).

——L’anticipo del termine di scadenza per l’utilizzo in compensazione dei “bonus energetici” trascinerà all’indietro, inevitabilmente, anche il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di cessione del credito (che, lo ricordiamo, può essere effettuata solo per l’intero importo); al momento non è ancora noto il nuovo termine per inviare tale comunicazione.

——Sulla questione dell’utilizzo in compensazione dei “bonus energetici”, vale la pena citare, infine, la recente risposta ad istanza di interpello n. 439 del 28 settembre 2023, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha “sdoganato” tale compensazione anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a € 1.500,00; quindi nessuna remora ad operare la compensazione pur in presenza di una situazione debitoria.