Dicitura "inversione contabile"

7 Marzo 2023

Notizia Flash n. 15/2023

——La sentenza della Corte di Giustizia UE dell’8.12.2022 (causa C-247/21) stabilisce un importante principio in materia IVA, applicabile alle triangolazioni comunitarie ed estendibile alle operazioni in regime di reverse charge.

——La vicenda ha avuto origine da un’operazione comunitaria in cui un soggetto (identificato in UE) interveniva quale promotore di una triangolazione semplificata1 di beni acquistati da un fornitore (identificato in altro stato UE) con trasporto diretto, da parte di quest’ultimo, al cliente finale (società identificata in altro stato UE). Nel caso in esame la fattura emessa dal promotore della triangolazione riportava la dicitura “operazione triangolare intracomunitaria esente”, senza designare il cliente finale quale debitore d’imposta.

——L’amministrazione finanziaria competente contestava l’operazione ritenendola imponibile nel paese di identificazione del promotore, invece che nel paese di destinazione dei beni. La Corte di Giustizia UE si pronunciava a favore dell’amministrazione finanziaria, chiarendo che se la fattura emessa dal promotore della triangolazione non contiene la dicitura “inversione contabile” l’acquirente finale non può essere validamente designato quale debitore dell’imposta, con conseguente applicazione dell’IVA nel paese dell’operatore intermedio. L’omissione della dicitura inversione contabile assume pertanto valore sostanziale e non formale, con impossibilità di successiva rettifica. Questo è il principio stabilito nella decisione del giudice comunitario.

——Nel D.L. n. 331/1993 quando il legislatore stabilisce che l’IVA deve essere assolta dal cliente finale, afferma che il cedente deve “designarlo” quale debitore d’imposta (c.d. meccanismo del reverse charge). L’inserimento della dicitura “inversione contabile”, all’interno della fattura, rappresenta l’applicazione pratica di tale designazione.

——Facciamo un ulteriore passo, perché l’era digitale ce lo impone… Nella prassi quotidiana il cedente, in una classica operazione di cessione intracomunitaria, trasmette al proprio cliente UE una fattura di cortesia in formato cartaceo e trasmette un flusso XML ai fini dell’esterometro. E’ importante che entrambi i documenti riportino la dicitura “inversione contabile” tutte le volte che il cliente finale viene designato quale debitore d’imposta.

——Il principio dovrebbe estendersi anche al caso di operazioni attive non soggette all’imposta, ai sensi degli art. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972:

  1. cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
  2. cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea. In questo caso con l’annotazione “operazione non soggetta”.

1Triangolazione in cui intervengono tre soggetti identificati i tre stati UE diversi.