La detrazione dell’IVA riconquista il termine di due anni

15 Settembre 2026

NOTIZIA FLASH N. 37/2026

——Il “Decreto Omnibus” porta buone notizie in ambito IVA, con particolare riguardo ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi e per il connesso obbligo di registrazione delle fatture/bollette doganali passive.

——Con l’art. 12 del D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 vengono modificati:

  • l’art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633/72 per allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi → non più entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

——Esempio. Per un acquisto effettuato il 15 settembre 2026 il diritto alla detrazione dell’IVA assolta va esercitato entro il 30 aprile 2029, e non più entro il 30 aprile 2027 come avveniva in vigenza della precedente norma;

  • l’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/72 per allungare il termine entro il quale registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto di beni e servizi → non più entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura, bensì entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

——Esempio. Per una fattura ricevuta il 20 settembre 2026 il termine per la sua annotazione sul registro IVA acquisti scade il 30 aprile 2029, e non più il 30 aprile 2027 come avveniva in vigenza della precedente norma.

——Come chiarisce la relazione illustrativa, la modifica mira a concedere alle imprese il tempo necessario per effettuare i controlli prima di registrare le fatture e includere l’IVA a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali. La detrazione richiede infatti sia un presupposto sostanziale, ossia l’effettuazione dell’operazione, sia uno formale, rappresentato dal possesso di una fattura valida.

——La novità è in vigore già dal 12 agosto 2026. Mancando una norma transitoria, si ritiene che essa trovi applicazione, non solo alle fatture ricevute a partire da tale data, ma anche a quelle ricevute a partire dal 1° gennaio 2026, per le quali alla data di entrata in vigore del Decreto Omnibus non era ancora decorso il vecchio termine per l’esercizio del diritto di detrazione / registrazione della fattura.

——Oltre, indietro nel tempo, non si ritiene sia possibile andare perché, ad esempio, per le fatture ricevute nel 2025 il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa a quell’anno è già decorso il 30 aprile 2026 e una norma successiva (salvo lo dica espressamente) non può riaprire un termine già scaduto alla data della sua entrata in vigore.

——Il Decreto Omnibus non ha, invece, modificato la norma (art. 1 del D.P.R. n. 100/98) che vieta di imputare alla liquidazione del mese di dicembre le fatture (riferite ad operazioni effettuate nel predetto mese) ricevute e registrate entro il giorno 15 del successivo mese di gennaio. La possibilità, riconosciuta durante tutto l’anno, resta negata “a cavallo d’anno”, nonostante il Legislatore della legge delega (n. 111/23) avesse fatto espressa richiesta di modificare la norma.