NOTIZIA FLASH N. 22/2026

——Come è noto, con il versamento delle imposte da parte dei cittadini viene finanziata la cd. “spesa pubblica”, che è l’insieme delle risorse finanziarie impiegate dallo Stato e dagli enti pubblici per erogare alla collettività servizi, quali ad esempio la sanità, l’istruzione, la difesa, la previdenza, le infrastrutture.
——La destinazione delle risorse costituenti la “spesa pubblica” può non essere condivisa da tutti, e difatti l’ordinamento riconosce, con la Legge 8 luglio 1998, n. 230, la cd. “obiezione di coscienza” (che permette di prestare un servizio civile sostitutivo a quello militare), come pure, con la Legge 22 maggio 1978, n. 194, si prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie la possibilità di non partecipare agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza.
——Esiste la possibilità di esercitare una sorta di “obiezione di coscienza” in ambito fiscale?
——L’ordinamento tributario ha regolamentato le cd. “imposte di scopo” – ad esempio l’8 per mille per le confessioni religiose e il 5 per mille per gli enti non commerciali – che consentono di veicolare una parte del gettito tributario verso iniziative che il contribuente ritiene meritevoli di sostegno.
——Ma, ad esempio, è possibile rifiutarsi di versare all’Erario una parte delle imposte dovute e devolverne il corrispondente ammontare a favore di altre iniziative benefiche? A questa domanda ha dato definitiva risposta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11437 depositata il 28 aprile 2026.
——Un contribuente non versava integralmente l’IRPEF a suo carico nell’anno 2006 e devolveva il residuo a due enti (nella fattispecie, la Comunità Papa Giovanni XXIII e l’Ufficio nazionale per il servizio civile), in tal modo manifestando la propria contrarietà alla destinazione delle imposte da lui versate al sostegno di spese militari o a favore di politiche di supporto all’interruzione di gravidanza.
——Giudicando la vertenza – in senso negativo per il contribuente – la Corte di cassazione enuncia un primo principio di diritto: “le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81 Cost., 53 Cost.”. Viene, dunque, ribadita la prevalenza degli interessi collettivi come stabiliti dall’ordinamento statale.
——La Corte ricorda, quindi, che il versamento al bilancio dello Stato dei tributi non consente di conoscere la destinazione delle somme (spese sociali o per armamenti o altri) e la sottrazione al pagamento di quanto dichiarato per motivi di contestazione personale si trasforma in un aggravio collettivo perché il mancato versamento dell’obiettore deve essere coperto dai versamenti dei concittadini; viene quindi enunciato un secondo principio di diritto: “per la natura acausale dell’imposta quanto all’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti – a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato – che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistente l’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei (…) principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost.”.
