NOTIZIA FLASH N. 4/2026

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 82-101 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) viene proposta una nuova edizione della “rottamazione” delle cartelle di pagamento: la “rottamazione quinquies”; essa, tuttavia, presenta caratteristiche molto diverse dalle “edizioni” che l’hanno preceduta, e tali da renderla assai meno appetibile.
——Cominciamo col delinearne il perimetro: sono interessati i ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 → non è rilevante la data di notifica della cartella ma la data riportata nella sezione della medesima ove vengono esposti i dettagli degli importi dovuti: in particolare occorre vedere la data indicata in corrispondenza della voce “Consegnato il …… Ruolo (stra)ordinario”; se tale data non è successiva al 31 dicembre 2023 il requisito temporale è soddisfatto.
——L’elenco dei carichi che possono essere definiti è piuttosto limitato, trattasi unicamente di:
- imposte – ma anche crediti disconosciuti, ritenute scomputate in eccesso – derivanti da attività di liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – in pratica quelle risultanti da cartelle precedute da “avvisi bonari”) e di controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter D.P.R. 600/73 – quelle che riguardano detrazioni e deduzioni) → restano esclusi, quindi, le imposte risultanti da avvisi di accertamento, le imposte indirette sui trasferimenti (registro, successioni e donazioni) e i tributi locali;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada comminate da Amministrazioni statali.
——Il beneficio della “rottamazione quinquies” consiste nell’azzeramento di tutti gli interessi (di ritardata iscrizione a ruolo e di mora), delle sanzioni e degli aggi di riscossione; in pratica restano dovuti solo l’importo capitale (per tributi/contributi omessi), le spese di notifica ed eventuali spese per procedure esecutive. Per le multe stradali la sanzione resta dovuta, lo stralcio riguarda solo gli interessi.
——Per accedere alla procedura occorrerà farne domanda (con modalità telematica) entro la data del 30 aprile 2026, rinunciando ad eventuali giudizi in corso; quindi, entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione comunicherà gli importi dovuti dal debitore.
——E siamo giunti alla fase che più interessa il contribuente: il pagamento! Sarà possibile versare da un minimo di 1 fino ad un massimo di 54 rate bimestrali, tutte di pari ammontare (purché non inferiore al minimo di € 100,00): la prima in scadenza il 31 luglio 2026, le successive il 30 settembre 2026, il 30 novembre 2026, il 31 gennaio 2027, il 31 marzo 2027, il 31 maggio 2027, e così di seguito. In caso di dilazione matureranno interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
——Chi avesse già in corso dilazioni da “rottamazioni” precedenti (ad esempio la “quater”) non potrà passare alla “quinquies”, perché tale facoltà è consentita solo a chi fosse decaduto, alla data del 30 settembre 2025, dalla precedente “rottamazione” (peraltro, si ritiene che la riammissione sia consentita solo per i carichi che rispettino i più stringenti requisiti della “rottamazione quinquies”). Va, in ogni caso, ricordato che la presentazione della domanda sospende eventuali dilazioni in corso, blocca l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive (nonché la prosecuzione di quelle in essere), non estingue fermi e ipoteche in essere, e impedisce nuove dilazioni sulle stesse partite.
——Ogni rata non gode di alcun giorno di tolleranza. Si incorre nella decadenza dalla “rottamazione quinquies” in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata (in caso di tale opzione), di due rate (anche non consecutive) ovvero dell’ultima rata del piano.
