Meno vincoli per la deduzione delle perdite su “mini” crediti

4 Aprile 2022

Notizia Flash n. 2/2022

——La “pulizia” dei crediti, in particolare di quelli di più modesto ammontare, trova un’ulteriore interpretazione di favore da parte dell’Amministrazione finanziaria.

——Come noto, l’imputazione a perdita dei cosiddetti “mini” crediti – quelli singolarmente di importo non superiore ad € 2.500,001 – ove scaduti da oltre sei mesi, può essere effettuata senza necessità di acquisire documentazione a sostegno della certezza della perdita, poiché è lo stesso Legislatore (art. 101, comma 5, de D.P.R. 917/86) ad affermare che, in tali fattispecie, sussistono i requisiti della “certezza” e della “precisione” necessari per la deducibilità della perdita.

——Ebbene, con la risposta ad interpello n. 342/2021 l’Agenzia delle Entrate conferma che, una volta realizzatosi il presupposto per l’imputazione a perdita del credito, l’imprenditore è libero di scegliere in quale esercizio imputarla a bilancio (beninteso, utilizzando prima il fondo svalutazione crediti fino a capienza dello stesso), purché non si vada oltre l’esercizio in cui il credito deve necessariamente essere cancellato (ad esempio per intervenuta prescrizione del diritto).

——Questo significa, ad esempio, poter imputare a perdita nel bilancio 2021 anche “mini” crediti sorti nel 2019 e sino ad ora lasciati aperti confidando nel loro incasso.

——Viene quindi lasciata una certa discrezione al redattore del bilancio nello stralciare anche crediti piuttosto “datati”.


1Limite elevato ad € 5.000,00 per le imprese oltre i 100 milioni di euro di ricavi