Il rimborso per la ricarica delle auto elettriche

11 Settembre 2023

Notizia Flash n. 41/2023

La sempre maggior diffusione delle auto elettriche, ormai presenti anche nel parco automezzi messo a disposizione dei dipendenti da parte delle aziende, solleva talune problematiche di natura fiscale, che la vigente normativa – scritta all’epoca in cui l’innovazione tecnologica non aveva ancora raggiunto gli attuali traguardi – non contempla.

Iniziamo dal punto di vista del datore di lavoro.

Se il medesimo autorizza un proprio dipendente ad effettuare una trasferta utilizzando l’auto di proprietà del dipendente o noleggiandola allo scopo, la normativa fiscale (art. 95, comma 3, TUIR) limita la deducibilità della spesa aziendale al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio relativi ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, oppure 20 se con motore diesel.

Poiché l’unità di misura dei “cavalli fiscali” è collegata alla cilindrata del mezzo, è evidente che tale riferimento non può essere utilizzato per un’auto elettrica; ciò dovrebbe comportare, in assenza (al momento) di disposizioni normative e di chiarimenti interpretativi, l’integrale deducibilità fiscale del costo sostenuto dal datore di lavoro per il rimborso chilometrico corrisposto al dipendente ovvero per la tariffa di noleggio pagata. Restano validi, invece, i limiti di deducibilità fiscale al 20% ovvero al 70% dei costi relativi all’utilizzo di auto elettriche di proprietà (o detenute in leasing) tenute a disposizione ovvero, rispettivamente, date in uso promiscuo ai dipendenti.

Passiamo, ora, ad analizzare la questione dal punto di vista del dipendente.

Il rimborso ricevuto dal datore di lavoro per il costo dell’energia elettrica “domestica” utilizzata per la ricarica dell’auto elettrica aziendale è una casistica che l’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione rispondendo all’istanza di interpello n. 421 del 25 agosto 2023: tale provento è stato ritenuto tassabile in capo al dipendente quale “reddito di lavoro dipendente”, non rientrante nella nozione di “fringe benefit” previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ha escluso che il consumo di energia domestica per la ricarica dell’auto elettrica aziendale presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (nozione di “fringe benefit”)1 , ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore.

Stante quanto sopra, ci si chiede se tale rimborso – proprio in quanto riferito ad un’utenza domestica dell’energia elettrica – possa beneficiare dell’esenzione da IRPEF stabilita dall’art. 40 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. “Decreto Lavoro”); come si ricorderà, esso prevede – per il solo anno 2023 – che, per i lavoratori dipendenti con figli (fiscalmente) a carico, la soglia del “fringe benefit” non soggetta ad IRPEF è di € 3.000,00 ed include, tra le altre, “(…) le somme erogate o rimborsate (…) dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (…) dell’energia elettrica (…)”. Si ritiene che la risposta sia positiva, e ciò potrà alleviare il carico tributario quantomeno ai dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma testé richiamata.

1L’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) viene, invece, ritenuta rientrare tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.