Concordato preventivo biennale: restyling per essere più appetibile?

10 Giugno 2025

NOTIZIA FLASH N. 25/2025

——Mentre siamo in periodo di calcoli per i versamenti delle imposte dovute a saldo per l’anno 2024 – con le prime valutazioni “a posteriori” della scelta fatta alcuni mesi fa (per taluni) di optare per il “concordato preventivo biennale” – è già tempo di pensare alla nuova edizione del patto con il Fisco.

      Chi ha accettato la “proposta” per il biennio 2024-25 ha già preso un “impegno” con il Fisco per queste annualità e, quindi, al momento, non può fare assolutamente nulla, se non monitorare il rispetto delle condizioni per la validità dell’accordo. Per tutti gli altri – beninteso, solo quelli che hanno i requisiti per accedere al “concordato” (persone fisiche e giuridiche con partita IVA e soggette agli ISA) – si apre la possibilità di accedere al “concordato preventivo (fiscale)” per il biennio 2025-26.

        Ci sono alcune importanti novità di cui tenere conto:

  • il termine entro il quale va perfezionata l’adesione è il 30 settembre à l’adempimento viene dunque “sganciato” dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • dalla nuova “edizione” del patto con il Fisco sono esclusi i contribuenti in regime forfetario;
  • l’adesione al (e la cessazione dal) “concordato” dei professionisti (che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo) e delle associazioni professionali / società tra professionisti vengono ad essere legate l’una all’altra à si aderisce solo se tutti lo fanno, si cessa tutti se cessa uno;
  • l’operazione di conferimento – che, ove perfezionata nel corso del biennio concordatario, ne determina la cessazione degli effetti – viene chiarito, con norma di interpretazione autentica, essere solo quella avente ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, e non quella di solo denaro;
  • ai fini della determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) da assoggettare a imposizione, al reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate dovrà essere sommata algebricamente – oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti –anche l’extra deduzione per la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 4 del D.lgs. n. 216/23), che pertanto concorrerà in diminuzione del reddito imponibile;
  • l’opzione di assoggettare a imposta sostitutiva (del 10%, 12% o 15% a seconda della “pagella ISA) il maggior “reddito concordato” rispetto a quello realizzato nel 2024 (annualità che precede il biennio interessato dalla “proposta”) potrà essere esercitata fino alla soglia di “differenziale” di € 85.000, superata la quale il maggior “reddito concordato” sconterà l’IRPEF al 43% o l’IRES al 24%;
  • per i contribuenti con le migliori pagelle ISA viene fissato un limite massimo all’importo del “reddito” e del “valore della produzione” proposti; in particolare, le proposte non potranno superare:
  • del 10% il reddito/valore della produzione dichiarati nel 2024 in caso di punteggio ISA = 10;
  • del 15% i sopracitati valori in caso di 9 ≤ punteggio ISA < 10;
  • del 25% i sopracitati valori in caso di 8 ≤ punteggio ISA < 9;

——Nel caso in cui la proposta formulata, tenendo conto di tali limitazioni, risultasse inferiore a confronto con i valori di riferimento settoriali (ad esempio le remunerazioni dei dipendenti dello stesso settore in cui opera l’imprenditore), allora le limitazioni sopracitate non opererebbero;

  • da ultimo, in presenza di avvisi bonari, sono concessi 60 giorni per il versamento, decorsi i quali scatta la decadenza dal “concordato preventivo” per entrambe le annualità.