NOTIZIA FLASH N. 13/2026

——Con la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guida operativa alla procedura web e la risposta a interpello n. 44/E del 20 febbraio 2026, trovano applicazione le disposizioni del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 prot. del 31 ottobre 2025, che danno attuazione all’art. 1, comma 74 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) in materia di “piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico”.
——In buona sostanza, il registratore di cassa e il Pos dovranno essere in grado di “dialogare” in modo che al corrispettivo memorizzato dal primo si ricolleghi in modo univoco il pagamento eseguito con il secondo. Non sono richiesti adattamenti tecnici ai registratori di cassa, poiché il collegamento con il Pos verrà effettuato tramite un’apposita funzionalità web che verrà resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 marzo 2026.
——Il collegamento consisterà nella registrazione dell’abbinamento del dato identificativo univoco dello strumento di pagamento elettronico (Pos, ma anche App di pagamento, ecc.) con il dato identificativo univoco dello strumento di certificazione dei corrispettivi (registratore di cassa – RT). Sarà richiesta anche la registrazione dell’indirizzo dell’unità locale presso la quale sarà in uso il Pos.
——La Guida operativa e la risposta a interpello chiariscono che l’obbligo di collegamento non sussiste per le attività esonerate dall’emissione del “documento commerciale” (distributori automatici, cessioni di carburante, ricariche di veicoli elettrici), come pure per le attività i cui corrispettivi sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (vendita di tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza), ovvero sono certificati esclusivamente mediante fattura. L’obbligo di collegamento permane, invece, in caso di utilizzo “misto”, per attività soggette e esonerate.
——Tutto ciò è già scattato dal 1° gennaio 2026, ma con una distinzione:
- chi, nel mese di gennaio 2026, avesse già attivato un Contratto di convenzionamento Pos potrà perfezionare il collegamento RT-Pos entro il 19 aprile 2026 (45 giorni dall’attivazione della funzionalità web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”);
- chi, invece, attivasse il Contratto di convenzionamento Pos dopo il 31 gennaio 2026, avrà tempo dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del Pos fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (ad esempio: Pos attivato a febbraio 2026 à abbinamento RT-Pos da perfezionare dal 6 al 30 aprile 2026).
——La memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata, mediante i registratori di cassa, al momento di effettuazione dell’operazione, riportando sul “documento commerciale” (lo scontrino) la forma di pagamento e il relativo ammontare. Questo richiederà maggior attenzione, da parte dell’esercente, nel digitare correttamente in cassa, all’atto della vendita, la modalità di pagamento utilizzata dal cliente; si tratta, infatti, di un’informazione che costituirà oggetto di analisi e controllo grazie all’incrocio con i dati dei pagamenti elettronici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate da parte dei prestatori di servizi di pagamento (banche, uffici postali, istituti di pagamento).
——La mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici sarà punita con una sanzione di 100,00 euro per ogni trasmissione mancata, mentre il mancato abbinamento tra registratore telematico e Pos sarà punito con una sanzione da 1.000,00 a 4.000,00 euro, con sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
