Divieto di compensazione con debiti iscritti a ruolo

18 Febbraio 2026

NOTIZIA FLASH N. 12/2026

——Con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 116 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è stata ridotta da 100.000 euro a 50.000 euro la soglia degli importi iscritti a ruolo in presenza dei quali scatta il divieto assoluto di operare compensazioni nel Mod. F24. La novità dovrebbe riguardare le compensazioni operate a partire dal 1° gennaio 2026.

——Il divieto di compensazione scatta per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

——Il divieto scatta solo in presenza di debiti verso l’Agenzia delle Entrate; quindi, la compensazione resterà possibile con debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e a tributi locali. Inoltre, la compensazione resterà possibile in presenza di rateazioni in essere, per le quali non sia intervenuta decadenza, ancorché per importi superiori a 50.000 euro; quindi, possono tranquillizzarsi coloro che hanno in essere una rateazione per la quale sono in regola con i pagamenti.

——I debiti devono essere iscritti a ruolo, quindi la compensazione resterà possibile in presenza di avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi (beninteso, in assenza di cartella di pagamento).

——È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte; il divieto opera solo per la compensazione cd. “orizzontale” (cioè tra tributi diversi, ovvero tra tributi e contributi), mentre resta possibile la compensazione cd. “verticale” (cioè, ad esempio, IRES con IRES, ecc.).

——Il divieto di compensazione riguarda anche i crediti agevolativi (quelli esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e i bonus edilizi, e si estende anche all’eventuale eccedenza di credito vantato dal contribuente rispetto al debito iscritto a ruolo; quindi, anche se il credito fosse superiore al debito, il maggior credito non potrebbe essere compensato se prima non viene estinto il debito.

——La disposizione in commento si affianca a quella contenuta nell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/10 (che sancisce il divieto di compensazione in presenza di importi erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro), che resta vigente ma opera con regole diverse: in quest’ultimo caso il divieto opera solo fino a concorrenza del debito scaduto, e la compensazione resta possibile per l’importo eccedente.

——Tornando ai ruoli superiori a 50.000 euro, ogni tentativo di operare comunque la compensazione, in presenza delle condizioni ostative di cui sopra, verrà respinto dall’Amministrazione finanziaria con lo scarto del Mod. F24, che obbligherà il contribuente al versamento degli importi esposti a debito, anche ricorrendo al “ravvedimento operoso”. Oltre allo “scarto” la norma non prevede ulteriori sanzioni, pertanto non dovrebbe scattare la sanzione del 50% per indebita compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Ma, attenzione! Se si effettuasse un pagamento parziale, per ridurre l’importo iscritto a ruolo sotto la soglia dei 50.000 euro, e poi si operasse la compensazione, allora tornerebbe applicabile la sanzione del 50%.