Nuova disciplina del "Whistleblowing"

25 Ottobre 2023

Notizia Flash n. 47/2023

——Con il D.Lgs. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 introducendo la disciplina del Whistleblowing. Scopo della normativa, in vigore dal 30.03.2023 e le cui disposizioni hanno effetto dal 15.07.2023, è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Per le società con meno di 250 dipendenti tale termine è stato rinviato al 17 dicembre 2023.

——La normativa prevede che chi lavora in un settore pubblico o privato, sia esso dipendente, lavoratore autonomo, consulente, azionista o amministratore, è tenuto a segnalare le seguenti violazioni:

  1. violazioni del diritto interno, quali:
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione dei modelli previsti;
  2. violazioni del diritto UE, quali:
    • illeciti relativi a specifici settori individuati dalla UE;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE, riguardanti il mercato interno o che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti della UE.

      A tale scopo viene imposto l’obbligo di dotarsi di canali di segnalazione ai soggetti privati che:

  • hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 dipendenti subordinati, ovvero
  • operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti, ovvero
  • rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

——Al fine di consentire di effettuare la segnalazione delle violazioni accertate, tali soggetti devono dotarsi di quattro canali di segnalazione che potranno essere utilizzati dal whistleblower in quest’ordine:

  • canale interno aziendale, che deve essere usato in via prioritaria; a tale scopo occorre dotarsi di un canale che consenta di garantire la riservatezza del segnalante e dei terzi citati (le email o PEC non sono considerati strumenti adeguati a garantire la riservatezza);
  • canale esterno gestito dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
  • divulgazioni pubbliche;
  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

——In capo al whistleblower, qualora la segnalazione si rivelasse fondata e rientri in quelle previste dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicato un sistema di protezione che prevede la tutela della riservatezza, la protezione dalle ritorsioni, la presenza di misure di sostegno e la limitazione della responsabilità.

——In caso di ostacolo alla segnalazione, di mancata istituzione dei canali di segnalazione o di assenza di procedure per la loro gestioni, sono previste per le società sanzioni da 10.000 a 50.000 Euro.

——Trattandosi di una normativa che diventerà operativa dal prossimo 17 dicembre 2023, si consiglia ai soggetti interessati di attivarsi in anticipo predisponendo il canale di segnalazione mediante l’attivazione di una procedura o l’acquisto di un software dedicato, nonché di contattare il proprio consulente in materia di privacy per gli adempimenti connessi al trattamento delle segnalazioni ricevute.