Notizia Flash n. 32/2024

——Con decorrenza dal 1° luglio 2024 entrerà in vigore il divieto di operare compensazioni nel Mod. F24 in presenza di importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro.
——La nuova disposizione – contenuta nell’art. 1, comma 94, della Legge n. 213/23, e recentemente modificata dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 39/24 – si aggiunge a quella contenuta nell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/10 (che sancisce il divieto di compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro), che resta vigente.
——Il divieto di compensazione scatterà, in particolare, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
——Innanzitutto, il divieto scatterà solo in presenza di debiti verso l’Agenzia delle Entrate; quindi, la compensazione resterà possibile con debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e a tributi locali. Inoltre, la compensazione resterà possibile in presenza di rateazioni in essere, per le quali non sia intervenuta decadenza, ancorché per importi superiori a 100.000 euro; quindi, possono tranquillizzarsi coloro che hanno in essere una rateazione per la quale sono in regola con i pagamenti.
——I debiti devono essere iscritti a ruolo, quindi la compensazione resterà possibile in presenza di avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi (beninteso, in assenza di cartella di pagamento).
——È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte; il divieto opera solo per la compensazione cd. “orizzontale” (cioè tra tributi diversi, ovvero tra tributi e contributi), mentre resta possibile la compensazione cd. “verticale” (cioè, ad esempio, IRES con IRES, ecc.).
——Il divieto di compensazione riguarda anche i crediti agevolativi (quelli esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e i bonus edilizi, e si estende anche all’eventuale eccedenza di credito vantato dal contribuente rispetto al debito iscritto a ruolo; quindi, anche se il credito fosse superiore al debito, il maggior credito non potrebbe essere compensato se prima non viene estinto il debito.
——Ogni tentativo di operare comunque la compensazione, in presenza delle condizioni ostative di cui sopra, verrà respinto dall’Amministrazione finanziaria con lo scarto del Mod. F24, che obbligherà il contribuente al versamento degli importi esposti a debito, anche con il “ravvedimento operoso”. La nuova norma non prevede sanzioni per tale “tentativo”, e pertanto non dovrebbe neanche scattare la sanzione del 50% per indebita compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, proprio perché l’indebita compensazione resta solo “tentata” e non “realizzata”. Ma, attenzione! Se si effettuasse un pagamento parziale, per ridurre l’importo iscritto a ruolo sotto la soglia dei 100.000 euro, e poi si operasse la compensazione, allora tornerebbe applicabile la sanzione del 50%.
