Welfare aziendale

5 Settembre 2022

Notizia Flash n.12/2022

——L’anno in corso si presenta particolarmente propizio per i datori di lavoro che desiderassero “dare una mano” ai propri dipendenti nell’affrontare le difficoltà economiche legate al forte aumento delle bollette energetiche e, in generale, del tasso di inflazione.

——Con il recente D.L. n. 115/22 (cd “Decreto Aiuti-bis) è stata innalzata da € 258,23 ad € 600,00 – per il solo anno 2022 – la soglia entro la quale i beni ceduti e/o i servizi prestati dal datore di lavoro a titolo di fringe benefit a favore dei propri dipendenti (è indifferente che sia la generalità degli stessi o solo alcune categorie) e co.co.co. non è soggetto a IRPEF a carico di questi ultimi.

——La consistenza della liberalità esentasse può comprendere anche “somme di denaro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Quest’ultima novità va attentamente valutata: il datore di lavoro deve poter dimostrare l’effettiva destinazione della somma di denaro data al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche (nessun problema se la bolletta viene pagata direttamente dal datore di lavoro, più complesso se il dipendente deve dimostrare al datore di lavoro l’utilizzo del denaro da questo erogatogli per tale specifica finalità); non è necessario che la liberalità copra l’intero costo della bolletta.

——Questo significa, in concreto, che il cd. Welfare aziendale esentasse fino ad € 600,00 può essere costituito da:

  • beni ceduti e/o
  • servizi prestati e/o
  • somme di denaro specificamente utilizzate per pagare e/o rimborsare utenze domestiche.

——La soglia di € 600,00 va intesa quale “franchigia”, nel senso che ove il fringe benefit superasse tale ammontare, solo l’eccedenza verrebbe tassata ai fini IRPEF.

——Naturalmente il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’assegnazione dei beni/servizi in fringe benefit e per le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è interamente deducibile ai fini IRES.

——Applicandosi il criterio di “cassa allargata” il termine ultimo per il riconoscimento dei citati benefit è il 12 gennaio 2023.

——Se a quanto sopra si aggiunge il cd. “bonus carburante” da € 200,00, allora l’ammontare dei benefit esentasse per l’anno 2022 può raggiungere la somma complessiva di € 800,00.