NOTIZIA FLASH N. 46/2024
——Con l’art. 1 del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 il Legislatore è intervenuto a modificare le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
——Non sono variate le aliquote (4%, 6% e 8%) e le franchigie (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per portatori di handicap grave), quindi lo spauracchio dell’innalzamento dell’imposizione è (almeno per ora) fugato. Piuttosto, il Legislatore ha modificato la disposizione che, più di ogni altra, interessa da vicino i passaggi generazionali di aziende e di partecipazioni: l’art. 3, comma 4-ter del Dlgs. n. 346/90; in particolare:
- l’esenzione dall’imposta di successione e donazione dei trasferimenti di partecipazioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge – siano essi effettuati per testamento, donazione o anche tramite “patto di famiglia” (art. 768-bis e seguenti del Codice civile) – non viene più limitata al solo passaggio di partecipazioni di controllo, bensì estesa anche a partecipazioni che integrino un controllo già esistente → ad esempio: se il figlio già possiede il 51% di una S.r.l. e il padre gli dona un’ulteriore quota del 15%, anche tale donazione può accedere al regime di esenzione in commento. Poiché l’agevolazione spetta alla condizione che l’avente causa (erede, donatario, beneficiario) mantenga il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, si ritiene che la predetta condizione si applichi, distintamente, anche alla quota aggiuntiva (che, pertanto, dovrà essere detenuta per almeno cinque anni dalla data del relativo trasferimento);
- il requisito del possesso, almeno quinquennale, del bene trasferito viene normato in modo distinto per aziende e partecipazioni societarie; nello specifico:
———-⇒per aziende e rami d’azienda è richiesta la prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa, ————da parte dell’avente causa, per almeno cinque anni;
———-⇒per quote sociali e azioni è richiesta la detenzione del controllo, da parte dell’avente causa, ——————per almeno cinque anni.
L’impegno al rispetto del requisito del possesso quinquennale viene esplicitato tramite dichiarazione resa dall’erede, donatario o beneficiario in sede di presentazione della dichiarazione di successione ovvero, rispettivamente, di stipula dell’atto di donazione o del patto di famiglia.
I primi commenti di dottrina alla nuova formulazione della norma, pur di fronte al mutato testo letterale, si esprimono in termini piuttosto scettici sulla volontà del Legislatore di superare l’orientamento restrittivo – espresso sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che della Corte di cassazione – che vorrebbe escludere dall’agevolazione i trasferimenti di partecipazioni in società “senza impresa” (ad esempio holding “statiche” e immobiliari). Tuttavia, si legge, nella relazione illustrativa della nuova norma, che la “nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell’attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o di titolarità della quota”, e ciò dà invece l’impressione che l’estensore della norma ben intendesse superare il sopracitato orientamento di prassi e giurisprudenza.
——Come scrisse il Manzoni, “ai posteri l’ardua sentenza”: staremo a vedere come la prassi e la giurisprudenza interpreteranno le nuove disposizioni; nel frattempo prendiamo atto dell’apertura del Legislatore verso i passaggi generazionali di partecipazioni sociali.