Investimenti 4.0: il rebus dell’anno di riferimento

15 Luglio 2024

NOTIZIA FLASH N. 35/2024

——Moltissime aziende hanno effettuato, in questi ultimi anni, investimenti in beni strumentali con tecnologia 4.0; come noto, il Legislatore ha riconosciuto a tali soggetti – ai sensi dell’art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/20 – uno specifico credito d’imposta, determinato sulla base di scaglioni e aliquote via via variati nel tempo. Il denominatore comune di tale bonus fiscale è stato l’utilizzo del codice-tributo “6936”, istituito inizialmente con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

——Ebbene, se il codice-tributo è rimasto invariato nel tempo, l’anno di riferimento da indicare nel Mod. F24 è diventato un autentico rompicapo, che – ne siamo più che sicuri – genererà quale avviso bonario di troppo nel prossimo futuro. Riteniamo utile, pertanto, esaminare brevemente l’argomento.

——La risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 aveva stabilito che l’anno di riferimento da indicare doveva essere l’anno di interconnessione dei beni, in considerazione del fatto che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta era possibile solo a partire dall’anno di interconnessione dei beni. Tale regola continua a valere per gli investimenti realizzati e interconnessi entro il 31 dicembre 2022.

——La recente “stretta” sull’utilizzo dei crediti d’imposta (tra i quali anche quelli 4.0) prevista dall’art. 6 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 – che, lo ricordiamo, ha subordinato la compensazione di tali crediti all’invio di una preventiva comunicazione tramite il portale GSE – ha indotto l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024) a sospendere l’utilizzo del codice-tributo “6936” allorquando venivano indicati, quale “anno di riferimento”, il 2023 o il 2024.

——Nonostante la “stretta” di cui sopra riguardi, normativamente, i soli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/20, e cioè quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la sospensione dell’utilizzo del codice-tributo “6936”, decisa dall’Agenzia delle Entrate, aveva finito col coinvolgere anche gli investimenti effettuati in anni precedenti al 2023, ma interconnessi solo a partire dall’anno 2023 (ad esempio, un investimento effettuato nel 2022 ma interconnesso nel 2023). Per tale ragione, con una Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 16 aprile 2024, veniva stabilito che per gli investimenti effettuati sino a tutto il 31 dicembre 2022 (compresi quelli “prenotati” entro quella data e realizzati entro il 30 novembre 2023), se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, l’anno di riferimento da indicare nel Mod. F24 è l’anno in cui l’investimento è iniziato (dunque, non assume più rilevanza l’anno di interconnessione).

—–E arriviamo all’ultima puntata: con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate – dopo aver preso atto dell’avvenuta pubblicazione del modello con il quale effettuare le comunicazioni prescritte per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta riferiti a investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2023 – afferma che “fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…), indicando (…) – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

——Dunque, l’utilizzo del codice-tributo “6936” va gestito con modalità differenti in base alla tempistica dell’investimento agevolato che ha generato il credito d’imposta.