È possibile (per qualcuno) sanare gli anni 2018-22

14 Ottobre 2024

NOTIZIA FLASH N. 44/2024

——Proprio quando la scadenza del 31 ottobre 2024 – termine ultimo (e invalicabile) per formalizzare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) – sta entrando in “zona Cesarini”, irrompono nel panorama legislativo le disposizioni contenute nell’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, inserite in sede di conversione nella Legge 7 ottobre 2024, n. 143, che offrono ad alcune categorie di contribuenti una ghiotta occasione per sanare le violazioni dichiarative riferite agli anni dal 2018 al 2022.

——L’opportunità in questione è riservata ai contribuenti che nel periodo 2018-22 hanno applicato gli ISA – quindi, la platea include persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) e società con ricavi/compensi non superiori ad € 5.164.568,99 per i quali sono stati approvati gli ISA e non hanno operato cause di esclusione – e che aderiranno al CPB entro la scadenza del 31 ottobre 2024.

——Il “ravvedimento speciale” (così viene definito), pur non essendo un “condono tombale”, apre un ombrello contro le principali tipologie di accertamento: ai fini delle imposte dirette saranno inibiti gli accertamenti analitici, quelli a “tavolino” (con questionari e inviti a comparire), quelli analitico-induttivi (basati su presunzioni), quelli conseguenti a controlli bancari, e quelli induttivi (che prescindono dalle scritture contabili); ai fini IVA saranno inibiti i soli accertamenti analitico-induttivi, mentre resteranno possibili quelli analitici derivanti dal controllo di fatture e registri.

——L’accesso alla sanatoria è molto conveniente e dipende dal voto conseguito nella “pagella ISA”; la base imponibile sulla quale versare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra reddito/valore della produzione dichiarato e il medesimo importo maggiorato di un certo coefficiente:

——L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure mediante pagamento rateale (max 24 rate mensili), a partire dal 31 marzo 2025, con interessi legali. L’importo minimo dell’imposta sostitutiva sui redditi dovuta per ciascun periodo d’imposta è pari a € 1.000,00.

——La sanatoria è inibita dalla notifica, anteriormente al versamento dell’unica o della prima rata, di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento e di atti di recupero di crediti inesistenti. Invece la sanatoria perde effetto se si decade dal CPB, se non si rispetta il piano rateale di pagamento, o ancora se il contribuente incappi in reati tributari, di false comunicazioni o di riciclaggio.

——L’adesione alla sanatoria comporta il differimento al 31 dicembre 2027 del termine di accertamento dell’annualità d’imposta oggetto di sanatoria.