Come comportarsi quando non si riceve la fattura?

24 Settembre 2024

NOTIZIA FLASH N. 41/2024


——Con la riscrittura dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97, da parte del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a partire dallo scorso 1° settembre 2024 è cambiata la procedura che il cliente deve seguire allorquando non riceve la fattura dal fornitore ovvero riceve dal medesimo un documento irregolare.

——Ferma, naturalmente, restando la responsabilità del fornitore, la norma sopra richiamata prevede un’autonoma sanzione anche a carico del cliente che non provvede ad attivarsi in presenza di un’omissione o di un’irregolarità commessa dal fornitore in sede di fatturazione.

——In particolare, fino allo scorso 31 agosto era consentito al cliente di attendere fino a quattro mesi l’emissione della fattura da parte del fornitore, e solo in caso di perdurante omissione da parte di quest’ultimo, nei 30 giorni successivi il cliente doveva procedere ad emettere un’autofattura (tipo documento “TD20”), presentarne due esemplari all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti e versare l’imposta relativa; in caso di ricezione di una fattura irregolare, l’autofattura integrativa doveva essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare, sempre previo versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta. Verificata la correttezza della regolarizzazione, l’ufficio restituiva un esemplare dell’autofattura e il cliente provvedeva a registrarla sul registro acquisti, detraendo l’IVA. La mancata regolarizzazione esponeva il cliente ad una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 250,00.

——Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come anticipato, la norma è stata completamente riscritta: l’obbligo di emettere l’autofattura è stato sostituito dall’obbligo, da parte del cliente, di comunicare all’Agenzia delle Entrate la violazione – omessa o irregolare fatturazione – entro i 90 giorni successivi al termine entro il quale doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Si riducono, quindi, i “tempi di reazione” concessi al cliente in caso di omessa fatturazione da parte del fornitore (dai precedenti cinque mesi si scende a 90 giorni), mentre si ampliano i termini in caso di ricezione di fattura irregolare (da 30 a 90 giorni). Resta, al momento, ignoto il canale da seguire per la comunicazione (la norma richiama gli “strumenti messi a disposizione dalla medesima [l’Agenzia delle Entrate – n.d.r.]”, senza precisare quali siano).

——La mancata regolarizzazione della violazione, secondo la nuova procedura, espone il cliente ad una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di € 250,00.

——La procedura, dunque, si semplifica: non si dovrà più emettere l’autofattura, versare subito l’IVA e recuperarla in detrazione solo all’esito del controllo del Fisco sulla bontà della regolarizzazione.

——Ma l’altra faccia della medaglia non è altrettanto gradevole: la norma, infatti, esclude che il cliente debba sindacare le valutazioni compiute dal fornitore in ordine alla sussistenza dell’applicabilità dei regimi di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA dell’operazione, ma solo ove “derivati da un requisito soggettivo del (…) emittente non direttamente verificabile.

——Questo significa – leggendo a contrario la norma – che al cliente viene di fatto addossato l’onere di effettuare (con la dovuta diligenza) la verifica della correttezza della fattura con riferimento alla sussistenza dei requisiti oggettivi e alla misura dell’aliquota applicabile, con buona pace della giurisprudenza che ha sempre richiesto al cliente un controllo limitato alla sola “regolarità formale” della fattura. E ciò alimenterà le comunicazioni precauzionali dei clienti e il contenzioso col Fisco.