Assolto nel “penale”, vittorioso nel “tributario”

21 Ottobre 2024

NOTIZIA FLASH N. 45/2024


——Con l’introduzione – ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – del nuovo art. 21-bis al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, viene affermato un principio destinato ad avere notevole influenza nei contenziosi tributari la cui materia del contendere verte su fatti che hanno avuto anche rilevanza penale.

——Vediamo, innanzitutto, cosa dice la norma: “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

——Non è affatto raro il caso in cui l’attività di accertamento determini l’avvio di due distinti procedimenti, da un lato quello tributario (avanti la Corte di Giustizia Tributaria) e dall’altro quello penale (avanti il Tribunale), ove vengano contestate violazioni aventi anche rilevanza penale (si pensi, ad esempio, alla deduzione di costi documentati da fatture false).

——La nuova norma impone al giudice tributario di considerare i fatti materiali, oggetto di sua valutazione, come sono stati definitivamente appurati nel giudizio penale (e non già come mera “fonte di prova”, come affermato sino ad ora dalla giurisprudenza più “coraggiosa”). Ma ciò sarà possibile solo a certe condizioni:

  • la sentenza del procedimento penale deve essere “irrevocabile”, e cioè passata in giudicato e quindi non più impugnabile;
  • la sentenza deve assolvere l’imputato alternativamente con la formula “perché il fatto non sussiste” ovvero “l’imputato non lo ha commesso → non sono ammesse altre formule assolutorie (ad esempio “il fatto non costituisce reato”);
  • deve esserci stato un dibattimento → non vale, quindi, il proscioglimento in fase di indagini preliminari ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
  • ci deve essere identità tra il soggetto sottoposto a processo penale e soggetto ricorrente nel giudizio tributario e altresì identità dei fatti sui quali Tribunale e Corte di Giustizia Tributaria sono chiamati a giudicare.

——Viene, dunque, mandato in soffitta il principio del “doppio binario” che fino ad ora aveva caratterizzato i procedimenti penale e tributario scaturiti dal medesimo fatto (ciò era giustificato dalla diversa impostazione dell’istruzione probatoria in sede penale, dalla natura documentale del rito tributario e dalla limitatezza dei mezzi di prova ammessi in quest’ultimo).

——A questo punto la domanda è: da quando deve ritenersi applicabile la nuova disposizione? La giurisprudenza più autorevole si è già espressa: con l’ordinanza n. 23570, depositata in data 3 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza irrevocabile di assoluzione, intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma in commento (avvenuta il 29 giugno 2024), ha efficacia di giudicato nel procedimento tributario ancora pendente alla predetta data. In particolare, chiosano gli Ermellini, “spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del presente giudizio con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata”.

——Il passaggio dall’assoluzione nel procedimento penale alla vittoria nel contenzioso tributario, ancorché non possa dirsi automatico, certamente appare, ragionevolmente, più conseguibile per il contribuente.