Concordato preventivo biennale, ci siamo!

8 Luglio 2024

NOTIZIA FLASH N. 34/2024

——Con la pubblicazione del D.M. 14 giugno 2024, che contiene la nota metodologica (le “regole del gioco”) per l’elaborazione delle proposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, entra nel vivo la stagione del concordato preventivo biennale previsto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

——Ricordiamo, innanzitutto, che i soggetti destinatari della norma sono le partite IVA – persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) e societàsoggette agli ISA; quindi, di fatto, solo coloro che realizzano ricavi o compensi non superiori alla soglia di € 5.164.568,99.

——L’adesione alla proposta consente di predefinire il reddito personale (IRPEF o IRES a seconda) e, ove dovuta, l’IRAP per gli anni 2024 e 2025. Poiché la prima preoccupazione di ogni contribuente è capire quanto dovrà spendere, cominciamo col dire che la quantificazione della proposta del Fisco è sostanzialmente basata sugli stessi calcoli utilizzati per raggiungere il voto 10 nella “pagella ISA”, tenendo conto di alcuni correttivi (valutazione dei risultati economici nella gestione operativa del triennio 2021-23, confronto con valori di riferimento settoriali e rivalutazione sulla base delle proiezioni macroeconomiche per il biennio 2024-25). Il risultato ottenuto, che costituisce l’obiettivo cui il Fisco vuol portare il contribuente nel biennio di validità del concordato, verrà raggiunto in due step: nel 2024 verrà richiesto solo il 50% del maggior reddito concordato, mentre nel 2025 l’importo pieno.

——La proposta viene elaborata dal Fisco partendo da un “reddito normalizzato”, ovvero depurato di talune voci – plus e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti – che poi dovranno essere sommate algebricamente al “reddito concordato” per ottenere il reddito imponibile.

——Quali sono i benefici dell’adesione? Innanzitutto, i “premi” già messi in palio dalle “pagelle ISA” (maggiori soglie di esonero dal visto di conformità per compensazioni o rimborsi di crediti, esclusione dalla disciplina delle “società di comodo”, esclusione dagli accertamenti di tipo “presuntivo”, riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento); tali benefici, per la verità sarebbero comunque ottenibili, in assenza di concordato, con un voto inferiore (basta un “9”). Inoltre, concordando un certo ammontare di reddito, in caso di realizzo di un reddito effettivo superiore, il maggior reddito realizzato non sarà tassato (ma dovrà essere dichiarato).

——Quali, invece, le controindicazioni? Lo spauracchio, in caso di mancata adesione, di una maggiore probabilità di essere verificati da parte di Agenzia delle Entrate e GdF molto dipenderà dalla numerosità delle effettive adesioni al concordato (le prime “proiezioni” sono, al riguardo, piuttosto pessimistiche). Inoltre, non assumerà alcuna rilevanza il realizzo di un reddito effettivo inferiore a quello concordato (e, quindi, le maggiori imposte concordate non verranno rimborsate).

——Per l’adesione alla proposta il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2024. La prima rata di acconto per l’anno 2024 – in scadenza, per i soli soggetti ISA, il prossimo 31 luglio 2024 (con facoltà di versare entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%) – dovrà essere calcolata con le regole ordinarie, mentre la rata in scadenza il 2 dicembre 2024 dovrà tenere conto dell’adesione al concordato (ovviamente, solo se tale adesione c’è stata); a tal fine le opzioni saranno due: o si versa la differenza tra l’acconto “concordatario” dovuto e la prima rata di acconto già versata, oppure si calcola il secondo acconto col “metodo storico” ordinario e lo si incrementa di un importo pari al 15% (per IRPEF/IRES) o al 3% (per IRAP) della differenza tra “reddito concordato 2024” e “reddito normalizzato 2023”.