Ulteriore "stretta" sui bonus edilizi

10 Giugno 2024

Notizia Flash n. 30/2024

——La conversione in legge del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 – ad opera della Legge 23 maggio 2024, n. 67 – è stata l’ennesima occasione sfruttata dal Legislatore per limitare ancor più i bonus edilizi.

——Iniziamo dalla notizia che desterà di sicuro il maggior interesse: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 le detrazioni (in dichiarazione dei redditi) per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche sono fruibili esclusivamente in dieci anni. In conseguenza della decorrenza della norma, resta ferma la ripartizione della detrazione per le spese sostenute fino all’anno 2023:

  • in quattro anni per le spese relative agli interventi agevolati con il Superbonus al 110% e al 90% sostenute negli anni 2022 e 2023;
  • in cinque anni per le spese relative agli interventi agevolati con:
    • il Superbonus al 110%, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
    • il Bonus barriere architettoniche, sostenute negli anni 2022 e 2023;
    • il Sismabonus (ordinario o “acquisti”), sostenute negli anni dal 2017 al 2023.

——Per coloro i quali, invece, avessero ottenuto il bonus edilizio tramite “sconto in fattura” o “cessione del credito”, l’utilizzo in compensazione del credito continuerà a seguire la ripartizione annuale originariamente prevista. Idem per le cessioni successive effettuate tramite la Piattaforma della propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

——Ancorché la legge di conversione del D.L. n. 39/24 sia entrata in vigore il 29 maggio 2024, come detto la novità troverà applicazione alle spese “sostenute” fin dall’inizio del corrente anno: per le persone fisiche, gli amministratori di condominio e i professionisti varrà la data di pagamento (principio di cassa), mentre per le imprese si farà riferimento all’ultimazione dei lavori, al S.A.L. e, limitatamente al Sismabonus acquisti, al rogito notarile (principio di competenza).

——Altra “chiusura” sulla possibilità di monetizzare bonus edilizi che si stanno portando in detrazione in dichiarazione dei redditi, è costituita dalla norma che rende vietato – a partire dallo scorso 29 maggio 2024 – l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni spettanti per i bonus edilizi.

——La norma, che riguarda spese sostenute anche negli anni 2020 e 2021, fa riferimento alla prima opzione per la cessione del credito esercitata dal contribuente originario, pertanto, ad esempio:

  • il contribuente forfettario che non ha proceduto a cedere fin dall’inizio, che abbia perso o meno la prima annualità, non potrà comunque cedere le altre;
  • per l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura e compensato la prima annualità, dovrebbe risultare ancora salva la possibilità di cedere le altre che ha nel proprio cassetto fiscale.

——Dulcis in fundo, una norma che non riguarda il presente ma il futuro (neanche troppo lontano): le spese per i vari “bonus ristrutturazioni” (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86) – che fino a fine anno godono della detrazione del 50% entro un tetto di spesa di 96mila euro, che poi scenderà al 36% entro un tetto di spesa di 48mila euro – a partire dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033 beneficeranno di una detrazione con aliquota al 30%. Questa è l’aria che tira, è bene saperlo con un certo anticipo.