Tracciabilità dei rifiuti ed iscrizione al RENTRI

3 Ottobre 2024

NOTIZIA FLASH N. 43/2024

——Con il D.M. n. 59 del 4 aprile 2023 il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha definito la disciplina attuativa del sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). La normativa prevede l’iscrizione obbligatoria al registro nazionale nell’area Operatori, in base al regolamento di funzionamento stabilito del RENTRI, dei seguenti soggetti:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 con più di 10 dipendenti;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

——I termini di iscrizione al RENTRI, da effettuarsi telematicamente, variano in funzione del tipo di rifiuti prodotti, delle attività svolte dalle imprese e del numero di dipendenti; la prima iscrizione al registro decorrerà dal 15 dicembre 2024. Una volta iscritti, tali soggetti saranno tenuti ad utilizzare il nuovo modello dei registri di carico e scarico in formato digitale e a trasmettere i dati al RENTRI. Con l’iscrizione, il soggetto sarà tenuto al versamento di un contributo annuale da versare entro il 30 aprile di ogni anno.

——Rimane invece la facoltà di iscrizione per i sottoelencati soggetti:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che hanno fino a 10 dipendenti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
  • produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

——Tuttavia, tali soggetti saranno comunque tenuti a registrarsi al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025, area Produttori non iscritti, per l’emissione e la vidimazione digitale del formulario di identificazione dei Rifiuti (FIR) tenuto in formato cartaceo.

——Per le imprese scatteranno inoltre i seguenti obblighi:

  • dal 4 novembre 2024 chi non si iscriverà al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 potrà vidimare i registri di carico e scarico solo presso la Camera di Commercio;
  • dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR; inoltre i FIR non potranno più essere vidimati presso la Camera di Commercio;
  • dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR in formato digitale.

——Si invitano pertanto i clienti ad attivarsi con il proprio consulente in materia di trattamento dei rifiuti per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RENTRI e per la tenuta dei documenti.

——

——