Introduzione della patente a crediti nei cantieri

27 Settembre 2024

NOTIZIA FLASH N. 42/2024

——Con il D.Lgs. 19/2024 è stato modificato l’art. 27 del Dlgs. 81/2008, prevedendo con decorrenza dal 1° ottobre 2024 l’introduzione della “patente a crediti” nei cantieri; la norma, nel dettaglio, prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri edili temporanei o mobili devono essere dotate di una patente a crediti rilasciata dall’Ispettorato del lavoro. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (per es. ingegneri, geometri, etc…) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Tale obbligo è previsto anche per le imprese estere, salvo il possesso di un titolo equivalente.

——Il rilascio della patente è subordinato al possesso di una serie di requisiti, che variano in funzione del soggetto che presenta la richiesta; la patente viene rilasciata mediante la presentazione di una domanda telematica al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in cui il richiedente rilascia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo personalmente o per il tramite di un soggetto munito di delega scritta, inclusi consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti. Il portale sarà attivato il 1° ottobre 2024; tuttavia, fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile presentare la domanda anche a mezzo email PEC.

——La patente, sulla falsariga della patente del Codice della Strada, è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti; per le condotte illecite poste in essere dal 1° ottobre 2024 sono previste:

  • la decurtazione dei crediti in presenza di provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  • la sospensione fino a dodici mesi in presenza di infortuni mortali, di inabilità permanenti o di casistiche particolarmente rilevanti nelle quali venga provata la colpa grave.

——È previsto altresì l’incremento dei crediti in presenza di particolari requisiti del titolare della patente, tra cui la storicità, la mancanza di provvedimenti di decurtazione e l’effettuazione di attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

——Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile poter operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Inoltre, l’impresa o il lavoratore autonomo privi di patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti ad una sanzione pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore ad Euro 6.000,00, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

——La norma prevede altresì l’obbligo del committente o del responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente o dell’attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici o dei lavori autonomi, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 711,92 ad Euro 2.562,91.

——Il recupero dei crediti sarà possibile mediante attività di formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza, valutate da una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.

——Si invitano pertanto i clienti interessati dalla norma ad attivarsi per richiedere il rilascio della patente all’Ispettorato del lavoro competente.